Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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La pronuncia di prescrizione in executivis come ulteriore rimedio in caso di pena illegale (di Carlo De Gasperi)


Attraverso l’analisi della sentenza in commento, l’Autore esamina la possibilità da parte del giudice dell’esecuzione di dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, a seguito della parziale incostituzionalità del comma I-bis dell’art. 181 d.lgs. 42/2004. Mediante la sentenza n. 56 del 2016, infatti, la Corte costituzionale ha ridisegnato la struttura del reato paesaggistico, restringendo il campo applicativo della fattispecie delittuosa e, di conseguenza, espandendo quello della generale ipotesi contravvenzionale

The decision declaring the expired limitation period in executivis as an additional remedy in cases of illegal punishment

By analyzing this judgment, the Author examines the possibility of the judge responsible for enforcement to declare the extinguishing of the offence by expiry of the statute-of-limitations period, following the partial unconstitutionality of Article 181, paragraph 1-bis, of the Legislative Decree 42/2004. The Constitutional Court indeed in its sentence no. 56/2016 has reshaped the structure of the landscape offence, narrowing down the application of the crime, and expanding accordingly the general fine imposing

 
I TERMINI DELLA QUESTIONE La pronuncia oggetto del presente lavoro concerne un nuovo caso di rivalutabilità in sede esecutiva di una sentenza di condanna passata in giudicato a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della disposizione di riferimento [1]. L’evidente complessità della materia impone di scomporre la problematica in esame in più frammenti logico-temporali, così da inquadrare nitidamente i contorni e le diverse sfaccettature della questione giuridica. L’art. 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) incrimina le opere di alterazione del paesaggio, compiute in assenza di autorizzazione o in difformità dalla stessa. Soffermando l’attenzione sul criterio nominalistico-formale della pena comminata dal Legislatore, bisogna riscontrare la duplice modalità di estrinsecazione di questo reato: può assumere le sembianze di una contravvenzione (comma I), punita tramite il rinvio quoad poenam all’art. 44, lett. c) d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 con l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 15.493 a 51.645 euro; oppure, qualora ne ricorrano i presupposti, integrare gli estremi di una fattispecie delittuosa (comma I-bis), sanzionata con la reclusione da uno a quattro anni. Nel 2016 è intervenuta la Consulta con la sentenza n. 56, la quale ha dichiarato la parziale incostituzionalità del comma I-bis, riducendo il precetto del delitto paesaggistico alle sole modificazioni volumetriche di elevata consistenza [2]. Di conseguenza, tutte le altre condotte prese in considerazione dalla Corte costituzionale tornano ad essere sussumibili nella più lieve fattispecie contravvenzionale. Di fronte, quindi, all’eliminazione di materiale normativo lesivo dei parametri costituzionali si verifica, in caso di compresenza di incriminazioni, la fisiologica ed automatica riespansione della norma generale. Oltre al trattamento sanzionatorio, molteplici sono le conseguenze giuridiche derivanti dalla qualificazione di un fatto come delitto o come contravvenzione [3]. Radicalmente difforme è la disciplina inerente l’elemento soggettivo del reato. Mentre per i delitti il criterio normale di imputazione soggettiva è costituito dal dolo, salvo le ipotesi eccezionali di delitto colposo o preterintenzionale espressamente previste dalla legge, le contravvenzioni sono indifferentemente punibili a titolo di dolo o di colpa (art. 42, comma II e IV c.p.). L’istituto del tentativo risulta, poi, giuridicamente inammissibile per le contravvenzioni (la stessa rubrica dell’art. 56 c.p. circoscrive la configurabilità ai soli delitti). A seguito della riforma c.d. ex Cirielli (l. 5 dicembre 2005, n. 251) la circostanza aggravante della recidiva può rivolgersi esclusivamente agli autori di un delitto (art. 99, comma I [continua..]

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Fascicolo 2 - 2018