Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Confisca e tutela giurisdizionale dei terzi titolari dei beni


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE UNITE, SENTENZA 20 LUGLIO 2017, N. 48126 – PRES. CANZIO; REL. FUMO

Il terzo, prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, può chiedere al giudice della cognizione la restituzione del bene sequestrato e, in caso di diniego, proporre appello dinnanzi al tribunale del riesame. Qualora sia stata erroneamente proposta opposizione mediante incidente di esecuzione, questa va qualificata come appello e trasmessa al tribunale del riesame.

> < [Omissis] RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 27 ottobre 2015, ha confermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, con la quale M.R. era stato ritenuto colpevole del delitto di cui al D.L. n. 306 del 1992, art.12-quinquies, conv. dalla L. n. 356 del 1992 . La Corte territoriale ha mitigato il trattamento sanzionatorio, disapplicando la contestata recidiva e riconoscendo le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. Con la sentenza di primo grado (integralmente confermata sul punto), era stata disposta, tra l’altro, la confisca delle quote societarie della s.a.s. Cocò Bellezza e Benessere di M.A. & amp; C., quote ritenute nella reale disponibilità dell’imputato, anche se intestate, per Euro 7.000, alla predetta M. e, per Euro 3.000, a Mu.Ri. (figlia, la prima e moglie, la seconda, del suddetto), persone non imputate nel procedimento de quo. 2. Con provvedimento emesso de piano in data 15 marzo 2016, ai sensi dell’art. 676 c.p.p. e art. 667 c.p.p., comma 4, la Corte territoriale ha rigettato la richiesta presentata nell’interesse di M.A. e Mu.Ri. tendente alla restituzione delle predette quote. 3. Avverso detta decisione hanno proposto opposizione la M. e la Mu., sostenendo, nella qualità di terze interessate, che le quote societarie in questione non erano servite, né erano state destinate a commettere il reato ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, contestato al M.; né di tale reato esse costituivano il prodotto o il profitto. 4. Anche tale opposizione è stata rigettata dalla medesima Corte, ai sensi dell’art. 667 c.p.p. , comma 4 e art. 666 c.p.p., comma 6, con ordinanza in data 9 giugno 2016. In particolare la Corte di appello, nel suo secondo provvedimento, ha osservato che i motivi dedotti con l’atto di opposizione erano iterativi delle argomentazioni già spese nell’interesse delle due donne (possidenza di redditi idonei a giustificare l’acquisto delle quote, anteriorità della data di acquisto di tali quote rispetto a quella di commissione dei reati contestati al M., mancanza di prova dell’utilizzo di proventi illeciti per il finanziamento e la costituzione della società). Unica nuova circostanza fatta valere da M.A. e Mu.Ri. consisteva nella affermazione che, al momento della costituzione della società, esse non avevano provveduto al versamento del capitale sociale. Tale assunto risultava smentito per tabulas, atteso che l’atto notarile attesta, con chiarezza, l’avvenuto versamento contestuale della somma di Euro 10.000. 4.1. È da rilevare che la confisca disposta con la sentenza di primo grado era stata preceduta da provvedimento di sequestro preventivo, emesso (ai sensi del D.L. sopra indicato, art. 12-sexies) nella fase delle indagini preliminari, in considerazione della ritenuta [continua..]

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Fascicolo 2 - 2018