argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - procedimenti speciali
» visualizza: il documento (Cass., sez. III, 7 giugno 2019, n. 25349)Articoli Correlati: patteggiamento - sospensione esecuzione della pena
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice, ratificando l’accordo intervenuto tra l’imputato ed il pubblico ministero, non può alterare i contenuti della richiesta e subordinare il beneficio della sospensione condizionale dell’esecuzione della pena all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’art. 165, comma 1, c.p., rimasto del tutto estraneo alla pattuizione, anche quando trattasi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo.