Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Decisioni in contrasto (di Paola Corvi)


La parte civile è legittimata ad impugnare la sentenza di improcedibilità per estinzione emessa in primo grado? In tema di impugnazioni, la giurisprudenza di legittimità ha affrontato in più pronunce e risolto in modo divergente la questione relativa alla sussistenza dell’interesse della parte civile a proporre l’im­pugnazione della sentenza di proscioglimento dichiarativa della estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Secondo un primo orientamento, deve ritenersi ammissibile l’impugnazione della parte civile nei confronti della sentenza con cui in primo grado è stata dichiarata la prescrizione del reato. È indubbio infatti che la parte civile abbia interesse ad impugnare la sentenza di primo grado dalla quale si ritiene danneggiata, non rilevando che la stessa possa agire in sede civile senza essere pregiudicata dalla decisione in sede penale, in quanto la legge le ha concesso di far valere le sue ragioni, a suo insindacabile giudizio, in sede civile o in sede penale, senza che la via da seguire sia indicata dal giudice. Quanto alla legittimazione, la lettera dell’art. 576 c.p.p. – che riconosce alla parte civile la facoltà ad impugnare, senza limite alcuno, “la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio”, tra cui si annovera anche la sentenza dichiarativa di estinzione del reato – conferma la facoltà insindacabile della parte civile di proporre impugnazione avverso la sentenza di prescrizione dichiarata dal primo giudice. Conseguentemente, all’esito del giudizio, il giudice, qualora reputi corretta la decisione impugnata, potrà respingere l’appello; diversamente si viene a configurare un effetto “retroattivo” dell’impugnazione nel senso che il giudice dell’appello dovrà rapportarsi al momento in cui il primo giudice ha deciso e quindi deliberare come se fosse il giudice di primo grado: conseguentemente se riconosce l’erroneità della statuizione di primo grado dovrà delibare ex novo, sia pure ai soli effetti civili, sulla responsabilità dell’im­putato, pronunciandosi sulla domanda proposta dalla parte civile, ove la ritenga fondata, anche se, successivamente alla sentenza di primo grado, sia effettivamente maturata la prescrizione. Seguendo una diversa interpretazione, l’errore sull’applicazione della prescrizione commesso dal giudice di primo grado, ed eventualmente reiterato dal giudice di secondo grado, priverebbe la parte civile di una pronuncia sul merito delle sue pretese risarcitorie, che avrebbe avuto diritto di ottenere in assenza di errori (Cass., sez. II, 9 marzo 2012, n. 9263; Cass., sez. II, 27 settembre 2013, n. 40069). Su questa linea, si colloca la posizione, più sfumata, di altra giurisprudenza che ha riconosciuto l’interesse della parte civile a proporre appello avverso la [continua..]

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Fascicolo 2 - 2019