Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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La Suprema corte sulla disciplina dell'archiviazione per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 411, comma 1-bis, c.p.p.


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE V, SENTENZA 7 LUGLIO 2016, N. 36857 – PRES. FUMO; REL. SCARLINI

Il provvedimento di archiviazione previsto dall’art. 411, comma 1, c.p.p., anche per l’ipotesi di non punibilità della persona sottoposta alle indagini ai sensi dell’art. 131-bis c.p. per particolare tenuità del fatto, è nullo se non si osservano le disposizioni processuali speciali previste dall’art. 411, comma 1-bis, c.p.p., non garantendo il necessario contraddittorio sul punto le più generali disposizioni previste dagli artt. 408 e seguenti c.p.p.

> < [Omissis]   RITENUTO IN FATTO   1 – Con ordinanza del 4 febbraio 2016 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Larino disponeva l’archiviazione del procedimento intentato contro R.G. in ordine al delitto di cui all’art. 595 c.p., consumato l’8 marzo 2014 a danno di F.V. che, notiziato della richiesta di archiviazione del pubblico ministero (basata sulla non configurabilità del delitto) aveva presentato opposizione, ritenendo, al­l’esito dell’udienza camerale, il fatto di particolare tenuità ai sensi e per gli effetti dell’art. 131 bis c.p. Il Giudice rilevava che la R. non aveva controllato sufficientemente la verità del fatto propalato, ovverossia che F. non avesse corrisposto quanto dovuto per delle affissioni e, nell’occasione, non aveva adottato un linguaggio contenuto. La non particolare gravità dell’addebito e l’incensuratezza dell’inda­gata consentivano però di applicare l’art. 131 bis c.p. 2 – Propone ricorso l’indagata R.G. 2.1 – Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed in particolare degli artt. 127 e 411 bis c.p.p., e art. 24 Cost. L’indagata, chiamata a discutere sulla opposizione alla richiesta di archiviazione proposta dal pubblico ministero per motivi attinenti al merito, si era trovata ad essere destinataria di un provvedimento di archiviazione per un diverso motivo, che, al contrario, presupponeva la commissione del fatto. Era stata così violato il suo diritto a difendersi. La particolarità dell’archiviazione prevista per la particolare tenuità del fatto era dimostrata dalla particolare procedura prevista dall’art. 411 c.p.p., comma 1 bis, proprio per l’archiviazione disposta ai sensi dell’art. 131 bis c.p., non ostandovi il fatto che, ai sensi dell’art. 651 bis c.p.p., quel giudizio, in ordine alla sussistenza del reato, non faccia stato nel processo civile. E dall’art. 469, comma 1 bis, da cui deve ricavarsi che la sentenza di proscioglimento, anche se pronunciata ai sensi dell’art. 131 bis c.p., debba essere preceduta dall’audizione delle parti, ed in specie dell’indagato, sul punto, in apposita udienza in camera di consiglio. 2.2 – Con il secondo motivo lamenta l’abnormità della decisione in quanto la medesima non era stata richiesta dal pubblico ministero. 2.3 – Con il terzo motivo deduce la violazione di legge e l’omessa motivazione in ordine alle mancata risposta del giudice alle eccezioni preliminari avanzate ai sensi dell’art. 410 c.p.p., nella memoria. Si era infatti rilevato che, nell’opposizione, non si erano indicate le, investigazioni ulteriori ritenute necessarie. Un elemento previsto a pena di inammissibilità dell’opposizione [continua..]

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Fascicolo 1 - 2017