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Minima immoralia: le ultime modifiche alla disciplina delle impugnazioni
di Cristiana Valentini
Il contributo analizza le novità introdotte con d.lgs. 6 febbraio 2018, n 11. Si tratta di modifiche minime, ora riproduttive di precedenti pronunzie giurisprudenziali, ora vocate a migliorare aspetti schiettamente organizzativi dell’incedere del processo. Restano inalterati i gravi problemi del giudizio d’appello, in particolare, e delle impugnazioni in generale.
The study focuses on legislative changes introduced by Legislative Decree No. 11 of 2018. There are minimal innovations: they reproduce previous jurisprudential pronunciations and tidy up some purely organizational aspects of the trial progress. The most serious problems of appeal proceedings remain unaltered.
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LO SPIRITO DELLA RIFORMA
Il decreto legislativo intitolato “Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi d’impugnazione” è inteso a completare la riforma avviata con la l. 23 giugno 2017, n. 103.
Come si rammenterà, proprio il provvedimento in esame aveva delegato il Governo ad adottare decreti legislativi per la riforma della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e dei giudizi di impugnazione nel processo penale, come pure per la riforma dell’ordinamento penitenziario, sulla scorta di principi e criteri direttivi contestualmente enunciati; al comma 84, lett. da f) ad m), il legislatore delegante aveva elencato i criteri direttivi concernenti per l’appunto la materia delle impugnazioni [1].
In particolare, mentre la prima parte della riforma delle impugnazioni era stata operata direttamente dalla l. n. 103 del 2017, tramite novazione di una cospicua serie di disposizioni codicistiche, mirate ad incidere sulla disciplina generale delle impugnazioni e sul giudizio di cassazione, con la delega il legislatore ha inteso lavorare prioritariamente sulla disciplina dell’appello [2].
Peraltro, già la lettura delle direttive rendeva evidente la natura [continua ..]