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Decisioni in contrasto
di Paola Corvi
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UTILIZZABILITÀ DELLE DICHIARAZIONI SPONTANEE RESE IN ASSENZA DEL DIFENSORE
(Cass., Sez. II, 28 marzo 2018, n. 14320)
Nell’ambito delle dichiarazioni rese dalla persona indagata alla polizia giudiziaria a norma dell’art. 350 c.p.p., una disciplina apposita ricevono le dichiarazioni rese sul luogo e nell’immediatezza del fatto e le dichiarazioni spontanee. Le prime, sollecitate dalla polizia giudiziaria e acquisite senza garanzie "sul luogo e nell’immediatezza del fatto", sono utilizzabili solo per l’immediata prosecuzione delle indagini: in assenza del difensore non sono documentate, né utilizzabili neppure nella fase procedimentale e nella cognizione cautelare. Le seconde, rese spontaneamente alla polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 350, comma 7, c.p.p., non sono utilizzabili nel dibattimento, se non ai fini delle contestazioni. È discusso tuttavia se le dichiarazioni rese spontaneamente senza garanzie difensive possano essere utilizzate nella fase procedimentale e dunque ai fini dell’applicazione di misure cautelari.
Secondo parte della giurisprudenza qualunque dichiarazione, sia essa spontanea o sollecitata, assunta senza le garanzie previste dall’art. 64 c.p.p., è radicalmente inutilizzabile in quanto la regola prevista dall’art. 63, comma 2, c.p.p. ha una portata generale: la norma, che stabilisce l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi fin dall’inizio doveva essere sentito in qualità di imputato o indagato, non distingue tra dichiarazioni sollecitate e dichiarazioni spontanee, né limita l’inutilizzabilità alle dichiarazioni di imputato o indagato interessato o a quelle di imputato o indagato in reato connesso e, neppure alle dichiarazioni di chi abbia già la veste formale di imputato o di indagato. Il principio fissato dall’art. 63 c.p.p., avendo carattere assoluto e generale, vale anche nell’interpretazione dell’art. 350 c.p.p. (Cass. sez. III, 5 maggio 2015, n. 24944; Cass. sez. III, 7 giugno 2012, n. 36596).
Riprendendo un recente arresto giurisprudenziale (Cass., sez. II, 3 aprile 2017, n. 26246), la pronuncia in esame si discosta da questa lettura e fornisce una diversa interpretazione dell’art. 350 c.p.p. alla luce [continua ..]