Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Decisioni in contrasto (di Paola Corvi)


LE MODALITÀ DI NOMINA DEL SOSTITUTO DEL DIFENSORE (Cass., Sez. I, 25 ottobre 2018, n. 48862) La facoltà di nominare un sostituto processuale è riconosciuta al difensore di fiducia e a quello di ufficio dall’art. 102 c.p.p. Ai sensi dell’art. 34 norme att. c.p.p., le forme da seguire nella designazione del sostituto sono quelle indicate dall’art. 96, comma 2, c.p.p.: la dichiarazione resa all’autorità procedente ovvero consegnata o trasmessa dal difensore con raccomandata all’autorità procedente. Sulle modalità di conferimento della delega prevista dall’art. 102 c.p.p. si registrano tuttavia opinioni discordanti, anche in ragione della diversa lettura da parte della giurisprudenza di legittimità delle prescrizioni contenute nella legge professionale, riformata nel 2012. Secondo una recente pronuncia della Cassazione (Cass. sez. V, 18 giugno 2018, n. 26606), in linea con una lettura della normativa risalente al previgente codice di rito (Cass., sez. III, 14 ottobre 1986, n. 1713; Cass., sez. III, 29 aprile 1986, n. 866), la delega al sostituto processuale deve essere conferita necessariamente per iscritto. L’art. 96, comma 2, c.p.p., infatti, richiede che la nomina sia resa oralmente all’auto­ri­tà procedente e quindi inserita in un verbale oppure sia effettuata per iscritto e poi consegnata all’au­torità procedente o trasmessa per raccomandata: per la designazione del sostituto, che deve avvenire nelle stesse forme, non è dunque ammissibile la forma orale, dovendosi documentare la qualità di difensore anche da parte di chi ne fa le veci. Alla medesima conclusione si giunge, peraltro, anche partendo dalla disciplina della professione forense contenuta nel r.d.l. n. 1578 del 1933, il quale all’art. 9 espressamente prevede che «il procuratore può, sotto la sua responsabilità, farsi rappresentare da un altro procuratore» e «che l’incarico è dato di volta in volta per iscritto negli atti di causa o con dichiarazione separata». Secondo questo orientamento, tale norma non sarebbe stata abrogata dalla riforma dell’ordinamento della professione forense contenuta nella l. n. 247 del 2012, poiché l’art. 65 di tale legge fa salve le norme anteriori fino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla stessa legge, non ancora emanati, e non risulta esercitata la delega prevista dall’art. 64 della medesima legge di riforma. Secondo l’orientamento in esame a tale conclusione non osterebbe neppure l’art. 14 della l. 247 del 2012, secondo cui gli avvocati possono farsi sostituire o coadiuvare da un altro avvocato con incarico anche verbale, in quanto l’art. 14 va inteso restrittivamente, nel senso che la sostituzione può avvenire oralmente, ma al di fuori del processo. Peraltro anche qualora si [continua..]

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Fascicolo 1 - 2019