argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - mezzi di prova e di ricerca della prova
» visualizza: il documento (Cass., sez. II, 13 febbraio 2026, n. 6092)Keywords: testimonianza - valutazione - falsa testimonianza - diritto alla prova
In tema di valutazione della testimonianza, il sistema introdotto dal codice di rito separa nettamente la valutazione della testimonianza ai fini della decisione del processo in cui è stata resa e la persecuzione penale del testimone che abbia eventualmente deposto il falso, attribuendo al giudice il solo compito di informare il pubblico ministero della notizia di reato, quando ne ravvisi gli estremi in sede di valutazione complessiva del materiale probatorio raccolto ma l'esame del teste deve essere concluso e non può interrompersi per la ritenuta falsità delle sue dichiarazioni; l'interruzione dell'esame - nel caso prima del controesame della difesa - senza mai riprenderlo vìola il diritto alla prova dell'imputato