Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

04/09/2025 - Corte di giustizia UE, 4 settembre 2025, Causa C-305/22

argomento: corti europee - rapporti giurisdizionali con autorita' straniere

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Con specifico riferimento al rifiuto dell'esecuzione di un MAE per il motivo previsto dall'art. 4, punto 6 della decisione quadro 2002/584/GAI - cioè, al rifiuto di eseguire il mandato a carico di una persona che dimori, sia cittadino o risieda nello Stato di esecuzione, purché questo, riconosciuta la decisione di condanna pronunciata dall'autorità dello Stato di emissione, si impegni ad eseguire la pena o la misura di sicurezza secondo il proprio diritto interno - e alle formalità previste dalla decisione quadro 2008/909/GAI sul riconoscimento delle sentenze penali straniere, la Corte di giustizia ha espresso il seguente principio di diritto.

L’articolo 4, punto 6 della decisione quadro 2002/584/GAI (di qui in avanti, decisione quadro MAE) e gli articoli 4, 22 e 25 della decisione quadro 2008/909/GAI, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che:
1) da un lato, il rifiuto dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, fondato sul motivo di non esecuzione facoltativa previsto all’articolo 4, punto 6 della decisione quadro MAE, di consegnare una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà personale, presuppone che tale autorità giudiziaria rispetti le condizioni e la procedura previste dalla decisione quadro 2008/909 per quanto riguarda il riconoscimento della sentenza di condanna a tale pena e la presa in carico dell’esecuzione di detta pena; 2) dall’altro lato, lo Stato di emissione conserva il diritto di eseguire la stessa pena, e quindi di mantenere il mandato d’arresto europeo, in circostanze in cui, senza aver rispettato le condizioni e la procedura previste dalla decisione quadro 2008/909 quanto al riconoscimento di tale sentenza e a tale presa in carico, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione abbia rifiutato, sulla base di tale motivo, l’esecuzione di detto mandato d’arresto europeo.
L’articolo 3, punto 2, della decisione quadro MAE deve essere interpretato nel senso che non costituisce una «sentenza definitiva per gli stessi fatti», ai sensi di tale disposizione, una decisione con la quale l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ha rifiutato, sulla base dell’articolo 4, punto 6, di tale decisione quadro, di consegnare una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà personale, ha riconosciuto la sentenza di condanna a tale pena e ha disposto l’esecuzione di detta pena nello Stato di esecuzione.