argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - mezzi di prova e di ricerca della prova
» visualizza: il documento (Cass., sez. VI, 8 aprile 2025, n. 13585)Articoli Correlati: dispositivo informatico - sequestro probatorio - controllo del giudice
L’accesso ai dati contenuti in un dispositivo informatico a fini di indagine penale richiede il controllo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente, che – secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia – devono essere terzi rispetto all’organo che richiede l’accesso. Ne consegue che tale funzione di controllo non può essere esercitata dal pubblico ministero, per la sua natura di parte processuale, a prescindere dal suo statuto di autonomia.