Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

22/02/2022 - Corte di giustizia UE, Grande Sezione, 22 febbraio 2022

argomento: corti europee - giudice/giudizio

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Ai sensi dell’art. 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, l’autorità giudiziaria può rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, qualora accerti, in relazione alle circostanze del caso concreto,  la sussistenza di motivi seri e comprovati che facciano ritenere che la persona destinataria del provvedimento, se consegnata, corra il rischio reale di vedere compromesso il diritto fondamentale  a un processo equo davanti a un giudice indipendente e imparziale,  precostituito per legge.

In particolare, il giudice nazionale della esecuzione, chiamato a decidere la consegna, può negarla, ove disponga di elementi che attestano  carenze sistemiche e generalizzate relative all’indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente, con riguardo specifico alla procedura di nomina dei giudici, strettamente connessa al buon funzionamento e alla legittimità del potere giudiziario stesso in uno Stato democratico. La Corte del Lussemburgo precisa che, nell’accertamento della consistenza del rischio cui è esposto l’interessato, l’autorità giudiziaria deve, anzitutto, operare una valutazione complessiva che tenga conto di ogni elemento oggettivo, affidabile, preciso e debitamente aggiornato sul funzionamento del sistema giurisdizionale dello Stato emittente e, in particolare, del contesto generale di nomina dei giudici in tale Stato; in secondo luogo, deve procedere alla verifica di quegli elementi concreti che spetta all’interessato fornire, i quali  facciano ritenere che le carenze sistematiche e generalizzate del sistema giurisdizionale abbiano inciso concretamente sul trattamento del suo caso o possano avere, in caso di consegna,  una simile incidenza.  Cosi,  nell’ambito di mandato d’arresto emesso per eseguire una pena o una misura di sicurezza privativa della libertà, va considerata la composizione del collegio giudicante che ha trattato la causa e ogni altra circostanza rilevante ai fini della indipendenza e imparzialità di tale collegio.

E’ necessario verificare, tuttavia, l’eventuale possibilità per l’interessato di chiedere la ricusazione dei membri del collegio giudicante  per ragioni attinenti ad una violazione del suo diritto fondamentale a un processo equo; se tale facoltà sia stata esercitata e, in caso affermativo, quale esito abbia avuto la domanda.

Nell’ambito, invece, di  mandato emesso ai fini dell’esercizio dell’azione penale, l’autorità tenuta a disporre la consegna,  deve soffermarsi sulla situazione individuale dell’interessato  e la natura del reato per cui è perseguito; sul contesto fattuale in cui l’emissione del mandato si inserisce e su qualunque altra circostanza rilevante ai fini della valutazione di indipendenza e imparzialità del collegio verosimilmente chiamato a conoscere il procedimento.