Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

27/11/2019 - Cass., sez. V, 27 novembre 2019, n. 48258

argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - procedimenti speciali

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Qualora il giudice, nel disporre la sospensione del procedimento penale con messa alla prova, si limiti a recepire il programma di trattamento, l’onere motivazionale su di lui incombente può intendersi soddisfatto anche attraverso un semplice richiamo alla congruità del programma, trattandosi di un programma elaborato dall’UEPE di intesa con l’imputato e, dunque, conosciuto e condiviso da quest’ultimo. Qualora, invece, il giudice non si limiti a recepire il contenuto del programma ma lo integri (ad esempio fissando la durata del lavoro di pubblica utilità, non determinata nel programma), deve fornire una motivazione che non può limitarsi ad un semplice richiamo al programma stesso o, genericamente, ai parametri dell’art. 133 c.p., ma deve dare conto delle ragioni delle scelte operate in relazione alle peculiarità del caso concreto.