Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corte costituzionale (di Laura Capraro)


Misure di prevenzione e pericolosità c.d. generica. La Corte costituzionale rafforza il principio di legalità sostanziale (C. cost., sentenza 27 febbraio 2019, n. 24) Con la sentenza n. 24 la Corte costituzionale aggiunge un importante tassello alla definizione dello statuto garantistico delle misure di prevenzione. Dopo aver riunito i ricorsi originati dalle ordinanze di rimessione della Corte d’appello di Napoli, del Tribunale ordinario di Udine, e del Tribunale ordinario di Padova, che dubitavano essenzialmente della compatibilità costituzionale e convenzionale di alcuni dei presupposti che legittimano l’applicazione da parte dell’autorità giudiziaria di misure di prevenzione personali e patrimoniali, la Corte, pur ritenendo inammissibili talune delle questioni di sollevate,  ha dichiarato la illegittimità, per contrasto con gli artt. 13 e 117, comma 1, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 2, Prot. n. 4, Cedu), dell’art. 1 l. 27 dicembre 1956, n. 1423 (“Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità”, nel testo vigente sino all’entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”), nella parte in cui consente l’applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, anche ai soggetti indicati nel numero 1); la illegittimità, per contrasto con gli artt. 42 e 117, comma 1, Cost. (quest’ul­timo in relazione all’art. 1 Prot. addiz. Cedu), dell’art. 19 l. 22 maggio 1975, n. 152 (“Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico”), nel testo vigente sino all’entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che il sequestro e la confisca previsti dall’art. 2-ter l. 31 maggio 1965, n. 575 (“Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere”) si applicano anche alle persone indicate nell’art. 1, n. 1), l. n. 1423 del 1956; la illegittimità, per contrasto con gli artt. 13 e 117, comma 1, Cost. (quest’ultimo in relazione in relazione all’art. 2, Prot. n. 4, Cedu), dell’art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo II si applichino anche ai soggetti indicati nell’art. 1, lett. a); ed infine, la illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 42 e 117, comma 1, Cost. (quest’ultimo in [continua..]

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