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Particolare tenuità del fatto e sanzioni amministrative accessorie

La sentenza emessa ai sensi dell’art. 131-bis c.p., nonostante contenga un accertamento di responsabilità, non configura una condanna ai fini e per l’applicazione degli ordini di cui al d.p.r. n. 380 del 2001, art. 31 e d.lgs. n. 42 del 2004, art. 181, che peraltro il giudice penale impartisce in modalità concorrente con l’autorità amministrativa. Pertanto, tali ordini sono del tutto incompatibili con la pronuncia ai sensi dell’art. 131-bis c.p. Questi ordini, infatti, sono qualificati come delle sanzioni amministrative accessorie alla sentenza di condanna, con la conseguenza che in mancanza della stessa, il relativo potere di disposizione rimane solo in capo all’autorità amministrativa, essendo precluso al giudice penale.

[Omissis]

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 25.1.2016 il Tribunale di Bari ha assolto (omissis) dai reati ascrittile - capo A), D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 1 e art. 44, comma 1, lett. c), avente ad oggetto l’ampliamento di un preesistente torrino scale di mq 3 con m 2,45 di altezza, divenuto un vano di mq 14 circa con m 2,45 di altezza, e capo B), D.Lgs. n. 42 del 2004, artt. 142, 146 e 181 per aver realizzato l’opera in zona vincolata paesaggisticamente dal PUTT/P (piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio approvato con Delib. giunta regionale n. 1748 del 15.12.2000), in assenza di nulla osta; entrambi accertati in (OMISSIS) -, perché non punibili ai sensi dell’art. 131-bis c.p. ed ha ordinato la rimessione in pristino dello stato dei luoghi ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 41 e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181.

2. Con un unico motivo di ricorso, l’imputato deduce la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per errata applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 41 e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181.

Ritiene che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che la sentenza di condanna dell’imputato per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 assurga a prius logico e giuridico rispetto all’ordine del giudice penale di demolizione delle opere abusive.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

3. Il ricorso è fondato.

Il D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 2, stabilisce che con la sentenza di condanna per il reato paesaggistico viene ordinata la rimessione in pristino, mentre il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9, prescrive che con la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 44 del medesimo testo normativo viene ordinata la demolizione dell’opera.

Orbene, nella sentenza impugnata, il Giudice ha ordinato genericamente la rimessione in pristino, espressione ricomprensiva anche dell’ordine di demolizione, non all’esito della condanna, ma di una pronuncia definita di assoluzione, in realtà di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p.. Come chiarito da questa Corte a Sezioni unite nella sentenza n. 13681/16, Tushaj, si tratta infatti di una pronuncia che accerta l’esistenza di una causa di non punibilità che costituisce una figura di diritto penale sostanziale, giustificata dal perseguimento di finalità connesse ai principi di proporzionalità ed extrema ratio: lo scopo primario è infatti quello di espungere dal circuito penale fatti marginali che non mostrano bisogno di pena e dunque neppure la necessità d’impegnare i complessi meccanismi del processo.

Ancorché nella sentenza impugnata vi sia stato un accertamento di responsabilità, ciò nondimeno non si ritiene configurata la condanna (neanche, ovviamente, nell’ipotesi equiparata della sentenza di patteggiamento), ai fini e per l’applicazione degli ordini di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31 e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, che peraltro il giudice penale impartisce in modalità concorrente con l’autorità amministrativa. Pertanto, tali ordini sono del tutto incompatibili con la pronuncia ai sensi dell’art. 131-bis c.p..

Si vedano per decisioni su casi analoghi, in tema di prescrizione e messa alla prova, Sez. 3, n. 51010/13, Criscuolo, Rv. 257916, secondo cui in tema di tutela del paesaggio, l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato, previsto dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, può essere impartito dal giudice con la sola sentenza di condanna e, pertanto, in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, tale statuizione va revocata dal giudice dell’impugnazione, fermo restando l’autonomo potere-dovere dell’autorità amministrativa (nello stesso senso anche le successive n. 50441/15, Franchi, Rv 265616 e n. 37836/17, PG in proc. Catanzaro, Rv. 270907), nonché n. 39455/17, PG in proc. La Barbera, Rv 271642, secondo cui l’ordine di demolizione dell’opera edilizia abusiva, previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9, presuppone la pronuncia di una sentenza di condanna, alla quale non può essere equiparata la declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell’art. 168-ter c.p., che prescinde da un accertamento di penale responsabilità, ferma restando la competenza dell’autorità amministrativa ad irrogare la predetta sanzione. La giurisprudenza è consolidata nel qualificare questi ordini delle sanzioni amministrative accessorie alla sentenza di condanna (si vedano per un’ampia ricostruzione del tema, ex plurimis, proprio le sentenze citate), con la conseguenza che in mancanza di tale specifica sentenza, il relativo potere di disposizione rimane solo in capo all’autorità amministrativa, essendo precluso al giudice penale. Pertanto, ai sensi dell’art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), l’ordine impartito va eliminato.

[Omissis]