Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corti europee (di Marco Bastianello)


ASSENZA DI UNO STRUMENTO RIPARATORIO CONTRO LA PERQUISIZIONE ARBITRARIA (Corte e.d.u., 27 settembre 2018, Brazzi c. Italia) Il caso verte su un ricorso presentato dal Sig. Marco Brazzi contro la Repubblica italiana: il ricorrente denunciava una violazione ingiustificata dell’inviolabilità del proprio domicilio, così come previsto dal­l’art. 8 Cedu. Viene qui alla luce una lacuna fondamentale del sistema nostrano: l’assenza di un controllo giurisdizionale – sia ex ante, sia ex post – sulla legalità e sulla necessità della perquisizione, compiuta in corso di indagini. Nello specifico, il ricorrente fu sottoposto a verifica fiscale da parte della procura della Repubblica di Mantova: lo stesso era indagato per reati tributari, in quanto, nonostante fosse residente in Germania, aveva mantenuto il proprio domicilio fiscale in Italia, così non pagando l’Iva e l’imposta sul reddito per l’anno 2003. Nel prosieguo di tale procedimento, il 6 luglio 2010 la guardia di finanza fu autorizzata dalla procura di Mantova ad entrare nell’abitazione del Brazzi per cercare documenti incriminanti, relativi alla sua situazione fiscale. Gli agenti si recavano, così, nella residenza del ricorrente e, vista la sua mancanza, richiedevano al fratello l’accesso al locale, senza, però, motivare in alcun modo la richiesta. Il Brazzi per motivi familiari si trovava in Germania ed era legittimamente impossibilitato a presenziare: tanto bastava a fare cessare il primo tentativo di accesso da parte della forza pubblica. Il 13 luglio 2010 il procuratore di Mantova, visti gli indizi che avevano raggiunto l’interessato, ordinava nuovamente la ricerca ed il sequestro dei documenti contabili, da reperirsi nel locale di disponibilità dell’attuale istante. La polizia giudiziaria effettuava, così, una seconda perquisizione, stavolta compiuta alla presenza del padre, posto che – come s’è visto – il sig. Brazzi risiedeva in Germania, Paese nel quale regolarmente versava le imposte; detta ultima circostanza era dimostrata, poi, da una memoria difensiva, depositata dal difensore del richiedente il 30 agosto 2010. La nuova ricerca si rivelava del tutto infruttuosa, e il 15 settembre 2010 il procuratore presentava richiesta di inazione al giudice per le indagini preliminari, che archiviava il caso con decreto del 7 ottobre 2010. Nell’agosto 2010 – e, quindi, prima di avere avuto contezza della chiusura del procedimento a suo carico – l’odierno istante presentava ricorso per cassazione, sostenendo l’illegittimità dell’ordinanza di perquisizione del 13 luglio 2010: a suo avviso, infatti, la verifica della sua situazione fiscale avrebbe potuto essere effettuata in altri modi, più efficaci e meno invasivi. Il ricorso venne dichiarato inammissibile dalla Suprema [continua..]

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Fascicolo 1 - 2019