Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Confisca, sequestro e tutela del terzo (di Laura Capraro)


La confisca è ormai considerata misura irrinunciabile nella lotta contro il crimine economico. Il ricorso sempre più frequente a tale strumento, tuttavia, non ha indotto il legislatore ad intervenire per disciplinare organicamente le varie forme in cui esso si manifesta nel sistema. In questo quadro, nel tentare una non agevole ricognizione dei modelli, il contributo si concentra sulla tutela garantita al terzo estraneo al reato, che rappresenta molto spesso il soggetto che, fin dalla fase cautelare, subisce ingiustamente le conseguenze del provvedimento.

The Preventive Seizure, Confiscation and Protection of Third Parties’ Rights

The legislative authority considers confiscation measures increasingly important in order to reinforce action against economic and organized crime. The focus is put on the protection of third parties not connected to the crime.

 
CONFISCA E CRIMINE ECONOMICO Nel corso degli ultimi anni il legislatore continua a prediligere, tra gli strumenti di contrasto alla criminalità economica, la confisca [1]. Non v’è ormai intervento nel settore economico nel quale il trattamento sanzionatorio attuato con le pene tradizionali non sia accompagnato dalla contestuale previsione di misure ablative [2]. Il progressivo ricorso a tale strumento, se ha senza dubbio dimostrato di essere efficace sul piano del rafforzamento della finalità preventiva della risposta penale [3], pone tuttavia sul tappeto diverse questioni spinose [4], tra le quali spicca quella della tutela dei diritti del terzo estraneo al reato, che risulta essere, in definitiva, il soggetto maggiormente esposto agli effetti del provvedimento, sin dalla applicazione in sede cautelare della misura a ciò finalizzata (art. 321, comma 2, c.p.p.). In base all’art 240 c.p., come è noto, le disposizioni che stabiliscono che il giudice possa ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero debba disporla, se si tratta del prezzo del reato, dei beni e degli strumenti informatici o telematici in tutto o in parte utilizzati per la commissione di determinati reati (quelli di cui agli artt. 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies c.p.), nonché dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, non si applicano se la cosa (o il bene o lo strumento informatico o telematico) appartiene a persona estranea al reato (art. 240, comma 3, c.p.). Il principio accolto nell’art. 240 c.p. discende direttamente dalla ratio che sostiene l’istituto, volto a sottrarre al condannato cose che possano prestarsi ad essere mezzo o incentivo per la commissione di ulteriori reati [5]. Posto, infatti, che la pericolosità della cosa è legata all’autore del reato, non avrebbe alcun senso sottrarre dei beni ad un soggetto, che, se è estraneo al reato, con tali beni non ha alcun legame che possa giustificare l’applicazione di una misura ablativa. Costituiscono attuazione di questo intuitivo principio le varie disposizioni disseminate nel codice penale e nelle leggi speciali. L’art. 3, l. 8 agosto 1977, n. 533, in materia di ordine pubblico, ad esempio, dopo aver disposto che la condanna per i reati concernenti le armi e gli esplosivi (nonché per quelli previsti dagli artt. 241, 285, 286 e 306 c.p. e dalla l. 20 giugno 1952, n. 645), comporta sempre la confisca dell’immobile, che sia sede di [continua..]

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Fascicolo 2 - 2018