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22/03/2016
Corte edu, 22 marzo 2016, Elena Cojocaru c. Romania
argomento: corti europee - azione/indagini preliminari

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COMMENTO
Dall'art. 2 della Convenzione discende l'obbligo per gli Stati membri di predisporre un assetto regolamentare finalizzato a garantire che tutte le strutture ospedaliere (pubbliche o private) pongano in essere le misure necessarie alla tutela dell'incolumità dei pazienti.
La norma in esame richiede, inoltre, che in caso di decesso d'una persona soggetta alle cure d'un esercente la professione medica, venga instaurata un'inchiesta giudiziale effettiva ed indipendente, finalizzata ad accertare le cause dell'exitus ed eventuali responsabilità.
Benché in caso di lesione colposa del bene della vita il ricorso alla sanzione penale non sia obbligatorio - giacché gli obblighi scaturenti dall'art. 2 possono essere soddisfatti anche sulla scorta di strumenti risarcitori e disciplinari - occorre, tuttavia, che l'autorità adempia in maniera adeguata agli obblighi che le sono imposti [la Corte ha, quindi, condannato la Romania, a causa della lentezza che aveva caratterizzato l'investigazione posta in essere con riguardo alla morte di una gestante e del nascituro, cui aveva seguito fatto la prescrizione del reato.
I giudici di Strasburgo hanno, peraltro, precisato che l'obbligo di compiere un'indagine rapida ed effettiva prescinde dalla condotta (e dall'apparente inerzia) dei famigliari della vittima].
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