Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

18/12/2017 - Corte edu, 19 dicembre 2017, Krsmanović c. Serbia

argomento: corti europee - azione/indagini preliminari

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Qualora pervenga una denuncia credibile, afferente ad una violazione dell’articolo 3 Cedu, perpetuata da agenti dello stato, grava sull’autorità nazionale un implicito obbligo di indagine effettiva, determinato anche dal principio generale di cui all’articolo 1 Cedu, che impone agli Stati di “garantire a tutti i cittadini i diritti e le libertà definiti dalla Convenzione” (così in Assenov e altri c. Bulgaria , 28 Ottobre 1998, § 102; Labita c. Italia [GC], n. 26772/95, § 131, ECHR 2000-IV).

Qualunque sia il metodo d’indagine, le Autorità devono agire in modo tempestivo, avendo anche riguardo della particolare vulnerabilità della vittima e della reticenza dei soggetti maltrattati ed abusati nello sporgere denuncia (così in Batı e altri c. Turchia , nn. 33097/96 e 57834/00 , § 133, CEDU 2004-IV).

Pur essendo il dovere di indagine un’obbligazione di mezzi, la Corte elenca precisi criteri per valutare la conformità di tale vincolo procedurale agli articoli 2 e 3 della Convenzione (si veda, mutatis mutandis Ramsahai e altri contro Paesi Bassi [GC], 52391/99 , §§ 323-346, ECHR 2007-II): 1) efficienza e adeguatezza dell’indagine astrattamente in grado di condurre all'identificazione e alla punizione dei responsabili; 2) indipendenza pratica, funzionale, gerarchica e istituzionale degli organi inquirenti dagli indagati; 3) approfondito grado d’investigazione; 4) celerità e prontezza nell’indagine anche in mancanza di una formale denuncia, purché vi sia un fondato sospetto in ordine alla sussistenza del fatto5) pubblicità dell’indagine. [Siffatti principi e criteri sono stati disattesi dallo stato serbo per quel che attiene alla conduzione delle indagini relative ad asseriti maltrattamenti, ampiamente documentati, posti in essere dalle forze dell’ordine, in stato d’emergenza civile, a seguito dell’assassinio del primo ministro].