Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

13/02/2019 - Cass., sez. III, 13 febbraio 2019, n. 6930

argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - giudice (e provvedimenti)

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Alla nullità di ordine generale a regime intermedio conseguente all’omessa dichiarazione circa l’eventuale conservazione di efficacia degli atti compiuti dal giudice astenutosi o ricusato, prevista dall’art. 42, comma 2, c.p.p., se tempestivamente rilevata o eccepita dalla difesa dell’imputato che vi abbia interesse avanti al diverso giudice incaricato della prosecuzione del giudizio, ben può porsi rimedio con la trasmissione degli atti all’autorità che aveva deciso sulla dichiarazione di astensione o di ricusazione affinché provveda a compiere l’atto omesso.

È affetta da nullità di ordine generale a regime intermedio la sentenza emessa all’esito del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria, qualora la prova oggetto dell’integrazione non sia utilizzabile per essere stata acquisita in violazione del principio di immutabilità del giudice.