argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - impugnazioni
» visualizza: il documento (Cass., sez. I, 24 luglio 2019, n. 33567)Articoli Correlati: ricorso per cassazione - mancata valutazione - omissione materiale
La mancata valutazione di un atto di ricorso per cassazione, proposto dal difensore dell’imputato avverso lo stesso provvedimento sfavorevole già impugnato personalmente dall’imputato con atto dichiarato inammissibile dalla Corte di cassazione a ragione della trasmissione in tempi differenti dei due atti di impugnazione da parte della cancelleria del giudice che l’ha pronunciato, costituisce un’omissione materiale, che deve essere emendata anche d’ufficio con la procedura di correzione di cui all’art. 625-bis, comma 3, c.p.p., la cui attivazione non è soggetta al rispetto del termine di novanta giorni dalla deliberazione della sentenza, prescritto soltanto per il ricorso straordinario per errore precettivo