argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - impugnazioni
» visualizza: il documento (Cass., sez. VI, 6 luglio 2026, n. 25385)Keywords: giudizio abbreviato - appello del pubblico ministero - citazione diretta a giudizio - Sentenza di proscioglimento
La limitazione al potere di appello del pubblico ministero prevista dall'art.
593, comma 2, cod. proc. pen., nel testo modificato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, riguarda le sentenze di proscioglimento assoggettate alla disciplina generale dei casi di appello e non si estende alle sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., pronunciate all'esito del giudizio abbreviato, per le quali continua a trovare applicazione la disciplina speciale di cui all'art. 443 cod. proc. pen.