Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

22/06/2026 - Cass., sez. III, 22 giugno 2026, n. 23006

argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - impugnazioni

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Keywords: ricorso per cassazione - inammissibilità - sanzione pecuniaria - allucinazione informatica

La citazione nel ricorso per cassazione di precedenti giurisprudenziali inesistenti o alterati, frutto di “allucinazione informatica”, è indice particolarmente significativo di colpa qualificata nella determinazione della causa di inammissibilità, che giustifica l’aumento dell’importo della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende previsto dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.