argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - impugnazioni
» visualizza: il documento (Cass., sez. III, 22 giugno 2026, n. 23006)Keywords: ricorso per cassazione - inammissibilità - sanzione pecuniaria - allucinazione informatica
La citazione nel ricorso per cassazione di precedenti giurisprudenziali inesistenti o alterati, frutto di “allucinazione informatica”, è indice particolarmente significativo di colpa qualificata nella determinazione della causa di inammissibilità, che giustifica l’aumento dell’importo della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende previsto dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.