argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - impugnazioni
» visualizza: il documento (Cass., sez. V, 2 marzo 2026, n. 8201)Keywords: annullamento della assoluzione in primo grado - giudizio di appello - scriminante - revisione europea
Nel caso di assoluzione in primo grado per la ritenuta presenza di una scriminante, il giudice di appello ha il dovere di affrontare non solo il tema che aveva condotto al proscioglimento, ma anche ogni altro punto che sia ineludibile nella verifica giudiziale dell’addebito formulato dal Pubblico ministero rispetto a quel capo della decisione, tra cui senz’altro si colloca il coefficiente soggettivo del reato, a prescindere da una specifica sollecitazione dell’imputato.
Nel processo celebrato a seguito di revisione "europea", il giudice nazionale, fermo restando l'obbligo di eliminare la violazione convenzionale del diritto a un equo processo accertata dalla Corte Edu, è libero di adottare una decisione identica a quella precedente, di ribaltarla completamente ovvero di ridimensionarne solo alcuni aspetti