argomento: decisioni in contrasto - impugnazioni
» visualizza: il documento (Cass. sez. V, 5 febbraio 2026, n. 4839)Keywords: Impugnazioni - appello - Sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto - reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena alternativa - condanna al risarcimento del danno a favore di parte civile
L’ordinanza in esame affronta la questione relativa alla individuazione del mezzo di impugnazione esperibile dall’imputato, al quale sia contestato un reato punito con pena alternativa, avverso la sentenza che, prosciogliendolo per la particolare tenuità del fatto, l'abbia comunque condannato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. La soluzione della questione dipende dalla qualificazione della pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 131 bis c.p. per un reato punito con pena alternativa, che condanni l’imputato al risarcimento dei danni a favore della parte civile, posto che tale pronuncia, in quanto sentenza di proscioglimento non è appellabile ai sensi dell'art 593, comma 3, c.p.p., mentre, in ragione delle statuizioni civili, come una sentenza di condanna sarebbe passibile di appello da parte dell'imputato.
Una parte della giurisprudenza ha configurato la sentenza emessa ai sensi dell'art 131 bis c.p. come pronuncia di proscioglimento, sebbene presenti marcate peculiarità, evidenziate anche dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, e ha conseguentemente affermato la sua inappellabilità da parte dell’imputato (Cass. sez. V, 20 novembre 2024, n. 42578 con riferimento alla sentenza emessa all’esito del giudizio abbreviato; Cass. sez. VI, 11 giugno 2024, n. 31762; e più recentemente Cass. sez. V, 14 febbraio 2025, n. 7990; Cass. sez. VI, 2 dicembre 2025-dep. 2026, n. 1035). Altra giurisprudenza ha attribuito a tale pronuncia, pur formalmente di proscioglimento, “natura mista” avente efficacia di giudicato nel giudizio civile, ai sensi dell'art. 651 bis c.p.p., sotto il profilo dell'affermazione di responsabilità dell'imputato e pertanto l’ha ritenuta appellabile da parte dell’imputato (Cass. sez. V, 22 novembre 2019, n. 47630). Anche l’ordinanza in esame ritiene preferibile l’interpretazione che considera appellabile la sentenza di proscioglimento emessa ex art. 131 bis c.p.p. per un reato punito con pena alternativa che condanni l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile, non solo perché la condanna al risarcimento del danno consegue proprio all'accertamento del reato, sia pure non punibile per particolare tenuità, ma anche perché diversamente si profilerebbe una asimmetria tra imputato e parte civile, cui le Sezioni Unite hanno recentemente riconosciuto la legittimazione a proporre appello, ai soli effetti della responsabilità civile, avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate anche in relazione ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena alternativa (Cass. sez. un., 23 giugno 2025, n. 23406).
Il contrasto interpretativo “quanto meno potenziale” così delineatosi ha indotto la Sezione quinta a rimettere alle Sezioni unite la seguente questione: se sia appellabile dall'imputato la sentenza di proscioglimento, emessa ex art. 131 bis c.p. per un reato punito con pena alternativa, che abbia condannato il medesimo al risarcimento del danno in favore della parte civile.