Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

26/11/2025 - Corte e.d.u., 25 novemnbre 2025, Ramussen e a, c. Danimarca

argomento: corti europee - esecuzione/trattamento carcerario

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Keywords: diritto alla vita - obblighi positivi - morte accidentale di un detenuto per overdose - mancata dimostrazione della consapevolezza in capo al personale carcerario della sussistenza di un rischio reale e immediatper la vita del detenuto a

Corte e.d.u., 25  novembre 2025, Ramussen e a. c. Danimarca

Parole chiave: diritto alla vita - obblighi positivi – morte accidentale di un detenuto  per overdose - mancata dimostrazione della consapevolezza in capo al personale carcerario della sussistenza di un rischio reale e immediato per la vita del  detenuto    

Nella vicenda relativa al ricorso per la morte accidentale di un detenuto a causa di una overdose da metadone, da questi  sottratta dall’infermeria del carcere, la Corte europea esclude che lo Stato convenuto sia venuto meno agli obblighi positivi che incombono sugli stati membri per assolvere al loro dovere primario di garantire il diritto alla vita di ogni individuo  ex art. 2 Cedu. Le persone da tutelare che si trovano in stato di detenzione, versando in una situazione di particolare vulnerabilità, obbligano le autorità a rendere conto del trattamento loro riservato per proteggerne la salute e il benessere. Posto che tale obbligo, secondo l’orientamento consolidato della Corte, non può tradursi  in un onere insostenibile o eccesivo per le autorità - considerata anche l’imprevedibilità del comportamento umano -  la sua sussistenza è subordinata a un duplice criterio: l’accertamento che le autorità pur sapendo o avendo dovuto sapere che un individuo identificato era esposto a una minaccia reale  e immediata alla sua vita, non hanno adottato le misure in grado, secondo un giudizio ragionevole, di attenuare tale rischio.   Alla luce di questa lettura, si esclude la violazione della norma convenzionale richiamata, in quanto il  personale penitenziario adottava le precauzioni ordinarie, non possedendo elementi sufficienti per ritenere che il detenuto corresse un particolare pericolo il giorno precedente la sua  morte, o  che fosse esposto a un rischio potenzialmente maggiore rispetto a qualsiasi altro detenuto tossicodipendente di andare incontro a conseguenze fatali.