argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - impugnazioni
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L'art. 593, comma 2, c.p.p., nella formulazione novellata dall'art. 2, comma 1, lett. p), della legge 9 agosto 2024, n. 114, laddove prevede che il pubblico ministero non può appellare le pronunce di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, c.p.p., non trova applicazione per la parte civile, sia in quanto fa espresso riferimento al solo pubblico ministero, sia perchè il potere impugnatorio della parte civile è regolato in via esclusiva, in ragione delle differenti finalità dell'azione civile nel processo penale rispetto all'azione penale del pubblico ministero, dall'art. 576 c.p.p.