argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - misure cautelari
» visualizza: il documento (Cass., sez. VI, 29 ottobre 2025, n. 35237)
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La verifica delle condizioni di salute dell'indagato è incompatibile con una procedura di impugnazione, quale quella del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., che, per i brevissimi termini perentori di definizione, previsti a pena della perdita di efficacia della misura applicata, non consente al tribunale il compimento di alcuna attività istruttoria.