argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - impugnazioni
» visualizza: il documento (Cass., sez. V, 3 settembre 2025, n. 30182)Articoli Correlati: eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della CEDU - diritto di difesa - sentenza di condanna - inammissibilità del ricorso
In tema di impugnazioni, le violazioni strumentali al diritto di difesa accertate dalla Corte EDU possono, in astratto, essere poste a base di una richiesta ex art. 628-bis cod. proc. pen., nel caso in cui il loro collegamento funzionale e le loro ricadute, per natura e gravità, abbiano avuto un evidente effetto pregiudizievole sulle prerogative difensive nel processo nel cui ambito si sono manifestate ed incidenza effettiva, ancorché indiretta o mediata, sulla sentenza di condanna.
In caso di richiesta ex art. 628-bis cod. proc. pen. avanzata con riferimento a una violazione accertata dalla Corte EDU e collegata in via strumentale a quella effettivamente fatta valere, è necessario che il richiedente, in funzione dell’ammissibilità della stessa e per giustificare il suo eventuale accoglimento, prospetti adeguatamente l’incidenza effettiva, per natura e gravità, della violazione accertata sugli esiti del procedimento e sulla decisione di condanna.