argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - misure cautelari
» visualizza: il documento (Cass., sez. VI, 30 luglio 2025, n. 27815)Articoli Correlati: misure cautelari personali - appello del pubblico ministero - interrogatorio preventivo
L'applicazione da parte del tribunale del riesame di una misura coercitiva, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, non dev'essere preceduta, nei casi di cui all’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., dall'interrogatorio preventivo dell'indagato, in quanto il diritto al contraddittorio anticipato e quello di difesa sono assicurati dalla possibilità per il predetto di comparire all'udienza per la trattazione del gravame e di chiedere di essere interrogato.