Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

13/05/2025 - Cass., sez. VI, 13 maggio 2025, n. 17916

argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - misure cautelari

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Il giudice al momento dell'adozione dell'ordinanza cautelare è tenuto ad esaminare la sussistenza delle esigenze cautelari allegate dal Pubblico Ministero e, laddove reputi sussistente "solo" le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p. relativamente a reati diversi da quelli indicati dagli artt. 407, comma 2 lett. a), e 362, comma 1-ter c.p.p. ovvero di delitti commessi con armi o con altri mezzi di violenza personale, deve procedere, ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater c.p.p., all'interrogatorio preventivo dell'indagato.

L'omissione dell'interrogatorio preventivo produce una nullità a regime intermedio che incide sulla validità dell'ordinanza genetica e che deve essere fatta valere con la richiesta di riesame.