argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - impugnazioni
» visualizza: il documento (Cass., sez. II, 24 aprile 2025, n. 15953)Articoli Correlati: appello del pubblico ministero - rinnovazione istruttoria dibattimentale - sentenza di assoluzione di primo grado - sentenza di condanna pronunciata in appello - testimonianza
In caso di overturning della decisione assolutoria di primo grado, l'obbligo di rinnovazione dibattimentale è limitato alle testimonianze (a) relativamente alle quali la "attendibilità intrinseca" dei dichiaranti sia oggetto di una precisa richiesta di rivalutazione del pubblico ministero, su cui grava l'onere di proporre motivi specifici nel rispetto delle prescrizioni contenute nel novellato art. 581 c.p.p., (b) siano "decisive" per la valutazione della responsabilità. L'obbligo non si estende, invece, alle testimonianze i cui contenuti siano incontestati, ma in relazione alle quali si invoca una diversa valutazione degli elementi di conferma; in relazione a tali testimonianze la rinnovazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, che potrà esercitarla nel rispetto delle regole previste dai primi tre commi dell'art. 603 c.p.p.