Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

24/01/2022 - Corte e.d.u., 24 gennaio 2022, Sy c. Italia

argomento: corti europee - esecuzione/trattamento carcerario

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Viola l’art. 3 Cedu l’autorità nazionale che persista nel lasciare una persona in stato detentivo, quando sia attestata l’incompatibilità delle sue condizioni di salute mentale con l’ambiente carcerario: un tale stato di cose, infatti, esorbita l’ordinario livello di severità insito nell’esperienza penitenziaria ed è necessario individuare altre opzioni che consentano di limitare la pericolosità dell’interessato e di salvaguardarne l’integrità psicofisica [caso nel quale un giovane affetto da bipolarismo fu lasciato in carcere, a dispetto dell’incompatibilità del suo stato di salute psichica con la detenzione; nonostante la prova delle patologie mentali, il ricorrente ha trascorso due anni nel carcere di Rebibbia poiché non era disponibile, a detta dei giudici nazionali, un’alternativa immediata al penitenziario per fare fronte alla sua pericolosità: interrogate sul punto, le REMS della regione Lazio rispondevano ai giudici che non era possibile accogliere il giovane per mancanza di spazio. Una normativa – come quella che regola le REMS – che in linea teorica avrebbe potuto tutelare l’interessato, per ragioni di carenza di risorsenon veniva applicata e tanto provocava la permanenza in carcere di una persona affetta da gravi fragilità psichiche, donde l’infrazione dell’art. 3 Cedu].