argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - misure cautelari
» visualizza: il documento (Cass., sez. I, 6 luglio 2021, n. 25664)Articoli Correlati: misure cautelari reali - sequestro preventivo - limiti alla pignorabilità - controllo del giudice del riesame
La verifica della ricorrenza di eventuali limiti, previsti dalle norme del codice di procedura civile, alla pignorabilità dei beni sottoposti a cautela penale reale, non attiene alle modalità esecutive della cautela, bensì alla sua astratta legittimità e, pertanto, il giudice del riesame, ovvero dell’appello cautelare, deve pronunciarsi anche sulle contestazioni concernenti i limiti di pignorabilità dei cespiti sottoposti a sequestro preventivo.