argomento: corti europee - rapporti giurisdizionali con autorita' straniere
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Corte di giustizia UE, 8 dicembre 2020 (Causa C-584/19)
A differenza di quanto avviene per il mandato d’arresto europeo, l’ordine europeo di indagine penale può essere emanato anche da un organo inquirente di uno Stato membro esposto a ingerenze del potere esecutivo sotto forma di istruzioni oppure ordini individuali, come nel caso al centro del rinvio pregiudiziale, nel quale la Procura di Amburgo, soggetta, secondo la legge processuale tedesca, alle istruzioni del Senatore per la Giustizia dell’omonimo Land, inviava a quella di Vienna un ordine europeo di indagine riguardante la trasmissione di documentazione bancaria. Nel chiarire il dubbio interpretativo sollevato dal giudice austriaco, la Corte del Lussemburgo precisa che per «autorità giudiziaria di emissione» la direttiva 2014/41/UE sull’ordine europeo di indagine, include espressamente il p.m., senza esigere la mancanza di un rapporto, diretto o indiretto, di subordinazione legale con l’esecutivo. L’insieme di garanzie contemplate dalla medesima direttiva sia nella fase di emissione che di esecuzione dell’ordine, permettono, infatti, di ritenere comunque tutelati i diritti fondamentali dei soggetti coinvolti. La diversa esegesi della nozione di «autorità giudiziaria di emissione» affermatasi in sede dl mandato d’arresto europeo, si giustifica con il diverso obiettivo alla base della relativa disciplina, che finalizzando l’arresto o la consegna di un ricercato all’esercizio dell’azione penale o alla esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, lede il diritto di libertà dell’interessato. Viceversa, gli atti investigativi al cui svolgimento la trasmissione dell’ordine europeo è diretto, quand’anche particolarmente intrusivi, non pregiudicano la libertà personale.