Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

27/07/2020 - Corte e.d.u. 16 luglio 2020, Yanusov e Yanusova c. Azerbaijan

argomento: corti europee - misure cautelari

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Corte e.d.u. 16 luglio 2020, Yanusov e Yanusova c. Azerbaijan

Corti europee - misure cautelari

Nuovamente condannato l’Azerbaijgian per una serie di violazioni riguardanti, in particolare, il diritto alla libertà personale,  la presunzione di innocenza e il diritto al rispetto della  vita privata, commesse in danno dei due ricorrenti in relazione ad un procedimento penale nel quale rivestivano la qualità di testimoni. In procinto di imbarcarsi su un volo  per l’estero, i richiedenti venivano trattenuti e privati del passaporto, subendo al contempo l’ispezione dei bagagli e l’illegittimo congelamento dei conti bancari; erano, poi, accompagnati con la forza nel loro domicilio, perquisito insieme  agli uffici della ONG di cui gli stessi erano attivisti di spicco.  Alle perquisizioni seguiva il sequestro di numerosi documenti. Solo successivamente, le autorità azerbaigiane incriminavano i ricorrenti per gravi reati, disponendone la custodia cautelare. Riconosciuti colpevoli sia in primo grado che in appello, grazie alla sospensione condizionale della pena  i due riuscivano a lasciare il carcere e a raggiungere i Paesi Bassi dove chiedevano asilo politico.

Le attività di  ispezione e perquisizione compiute nei confronti di soggetti non formalmente indagati, non ha trovato giustificazione nella specifica necessità di far progredire l’inchiesta avviata contro terzi o a proteggere la sicurezza nazionale;  né la mera circostanza di preesistenti rapporti di conoscenza e collaborazione nella stessa associazione, intercorrenti tra imputato e denuncianti, può costituire motivo ragionevole per sospettare il rinvenimento di prove  rilevanti per quel procedimento. Di conseguenza, l’ingerenza lamentata, non finalizzata ad alcuno degli obiettivi di cui all’art. 8 § 2 Cedu,  interferisce con il diritto al rispetto della vita privata dei ricorrenti.

Per quanto l’art. 5 § 1 lett. b)  Cedu consenta la privazione della libertà personale al fine di «garantire l’esecuzione di una obbligazione prevista dalla legge», ben ravvisabile nel dovere di testimonianza, la Corte ha tuttavia  ritenuto contra legem  l’arresto e la successiva detenzione dei testi in assenza di una  decisione motivata dell’autorità giudiziaria che disponesse in tal senso. Secondo i principi di consolidato orientamento in materia,  sulla cui  base lo Stato convenuto ha già subito  reiterate censure per violazioni analoghe a quelle  del caso trattato (Rashadhasanove  e altri c. Azerbaigian; Mammadli c. Azerbaigian; Rasul Jafarov c. Azerbaigian; Ilgar Mammadov c. Azerbaigian), il Giudice europeo ribadisce che solo la presenza di elementi idonei a determinare il ragionevole sospetto che il soggetto  possa aver commesso i fatti contestati, è in grado di giustificare l’adozione della misura restrittiva ante iudicium; diversamente, l’insussistenza di materiale idoneo a fondare, agli occhi di un osservatore obiettivo, tale ragionevole sospetto, rende illegale il provvedimento privativo dello libertà personale.

Il Tribunale nazionale ha violato, altresì, la garanzia di effettività del controllo giurisdizionale in materia de libertate,  ex art. 5 § 4 Cedu, poiché, invece. di accertare in modo autonomo la sussistenza dei presupposti legittimanti la detenzione, si è limitato a ricalcare acriticamente, con formule «vague and stereotiped», le  argomentazioni apodittiche degli inquirenti.

Le dichiarazioni pubbliche rilasciate  dal procuratore generale  e da funzionari governativi dopo l’arresto dei ricorrenti, violano l’art. 6 § 2 Cedu; la scelta dei termini utilizzati, infatti,  oltre a pregiudicare la successiva  valutazione del giudice interno, ha indotto il pubblico a ritenere colpevoli i ricorrenti, nonostante il procedimento non fosse ancora concluso. Il dovere di informare la collettività sullo sviluppo delle indagini non può comunque giustificare l’utilizzo indiscriminato di qualsiasi parola, ma  trova il proprio limite nella presunzione di innocenza degli inquisiti.  Considerato che le dichiarazioni sono state rese senza «the necessary discretion and circumspection», la Corte reputa pertanto lesa la presunzione di innocenza, principio cardine di un processo equo.