argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - impugnazioni
» visualizza: il documento (Cass., sez. IV, 15 aprile 2020, n. 12174)Articoli Correlati: giudizio di appello - appello della parte civile - rinnovazione istruttoria dibattimentale
In caso di annullamento della sentenza di appello, con la quale l’imputato assolto in primo grado con sentenza divenuta irrevocabile sia condannato ai soli effetti civili, in accoglimento del gravame proposto dalla parte civile per riscontrata violazione delle regole del giusto processo in ragione della mancata rinnovazione dell’assunzione di prove dichiarative decisive, il rinvio per nuovo giudizio va disposto, sia pure ai soli effetti civili, dinanzi al giudice penale, il quale si uniformerà al principio di diritto formulato nella sentenza di annullamento.