Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

02/04/2020 - Corte di giustizia dell'Unione europea, 2 aprile 2020 (Causa C-897/19)

argomento: corti europee - rapporti giurisdizionali con autorita' straniere

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Il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 36 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, e l’articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, quando a uno Stato membro nel quale si sia recato un cittadino di uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) (EFTA), parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo e con il quale l’Unione europea ha concluso un accordo di consegna, viene presentata una domanda di estradizione da parte di uno Stato terzo in forza della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, e quando a tale cittadino era stato concesso l’asilo da parte di detto Stato dell’AELS, prima che egli acquisisse la cittadinanza del medesimo Stato, proprio per via del procedimento penale cui è sottoposto nello Stato che ha emesso la domanda di estradizione, l’autorità competente dello Stato membro richiesto è tenuta a verificare che l’estradizione non pregiudicherà i diritti di cui al succitato articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali; e nell’ambito di tale verifica, la concessione dell’asilo costituisce un elemento particolarmente serio. Prima di contemplare la possibilità di dare esecuzione alla domanda di estradizione, lo Stato membro richiesto è, in ogni caso, tenuto a informare questo stesso Stato dell’AELS e, se del caso, su sua domanda, a consegnargli il cittadino in questione, conformemente alle disposizioni dell’accordo di consegna, purché detto Stato dell’AELS sia competente, in forza del suo diritto nazionale, a perseguire il cittadino in questione per fatti commessi fuori dal suo territorio nazionale.