Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

28/11/2019 - Corte di giustizia dell'Unione europea, 28 novembre 2019 (Causa C-653/19)

argomento: corti europee - misure cautelari

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Sul tema dei rapporti tra procedimento cautelare e presunzione di non colpevolezza la Corte di giustizia ha reso il seguente principio di diritto, evidenziando come la decisione sulla richiesta de libertate, prima del definitivo pronunciamento finale, non coincida con un'attestazione di colpevolezza dell'accusato, servendo, invece, a scongiurare altri rischi per il buon esito del procedimento (facendo riferimento al rito nostrano: pericolo di fuga, pericolo di inquinamento probatorio o pericolo di reiterazione del reato). Quindi - ha affermato la Corte - "l’articolo 6 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e gli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non sono applicabili ad una normativa nazionale che subordina la rimessione in libertà di una persona sottoposta a custodia cautelare alla prova, da parte di tale persona, di nuove circostanze che giustifichino tale rimessione in libertà".