Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

04/12/2019 - Cass., sez. II, 6 novembre 2019, n. 45107

argomento: decisioni in contrasto - impugnazioni

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Secondo la sentenza in commento, l’inosservanza del termine di venti giorni stabilito dall’art. 601 c.p.p. e relativo allo svolgimento del giudizio di appello determina una nullità relativa e sanabile ai sensi dell’art. 181 c.p.p. e non una nullità assoluta  e insanabile, atteso che l’art. 178, comma 1 lett. c) c.p.p. e l’art. 179 n. 1 c.p.p. riguardano solo l’omessa citazione dell’imputato e non anche la sua tardiva citazione (v. anche Cass., sez. II, 10 dicembre 2018, n. 55171; Cass., sez. VI, 11 ottobre 2017, n. 46789; Cass., sez. III, 4 marzo 2014, n. 27414; Cass., sez. VI, 14 novembre 2013, n. 47535; Cass., sez. VI, 20 giugno 2013, n. 33132; Cass., sez. VI, 15 aprile 2013, n. 39021). Altra giurisprudenza ricollega alla inosservanza del termine di comparizione dell’imputato di cui all’art. 601, comma 3 c.p.p. una nullità di ordine generale ex art. 178, comma 1 lett. c) c.p.p., a regime intermedio, non soggetta ai limiti di deducibilità di cui all’art. 182 c.p.p. né alla sanatoria di cui all’art. 184 c.p.p.; tale nullità risulta sanata, secondo le regole generali, nel caso in cui non sia eccepita entro i termini previsti dall’art. 180 c.p.p., richiamato dall’art. 182 c.p.p. (Cass., sez. V, 6 marzo 2019, n. 25777; Cass., sez. VI, 24 gennaio 2018, n. 3366; Cass., sez. V, 30 giugno 2015, n. 39221; Cass., sez. II, 27 marzo 2014, n. 30019; Cass., sez. IV, 28 settembre 2012, n. 40897; Cass., sez. V, 10 novembre 2009, n. 2954).