Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

08/07/2019 - Cass., sez. II, 8 luglio 2019, n. 29660

argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - impugnazioni

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In tema di rescissione del giudicato, deve escludersi l’incolpevole mancata conoscenza del processo, con conseguente inammissibilità del ricorso di cui all’art. 629 bis, comma 3, c.p.p., nel caso in cui risulti che l’imputato, pur in presenza degli avvertimenti di rito, abbia, nella fase delle indagini preliminari, eletto domicilio presso la propria abitazione ed abbia successivamente omesso di comunicare la variazione della residenza e del domicilio a norma dell’art. 162, comma 1, c.p.p., derivando da ciò, a carico dell’imputato, una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in assenza dello stesso a seguito della verificata rituale notifica della vocatio in iudicium presso l’originario domicilio indicato, dovendosi ritenere che gravino esclusivamente sull’imputato le conseguenze della propria volontaria e consapevole inerzia comunicativa