Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

05/03/2019 - Corte e.d.u., 5 marzo 2019, Yilmaz c. Turchia

argomento: corti europee - esecuzione/trattamento carcerario

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Il rifiuto di rilasciare un detenuto malato terminale non viola il diritto alla vita, laddove motivato dalla gravità dei reati per i quali si trova in vinculis, a condizione che sia garantita allo stesso la fornitura di cure mediche che, in ottica prognostica, siano da ritenersi appropriate per evitare l’esito fatale. L’art. 2 §1 della Convenzione, infatti, obbliga gli Stati membri non solo ad astenersi dal causare la morte su base volontaria ed illecita, ma anche a prendere tutte le misure necessarie per proteggere la vita delle persone poste sotto la loro giurisdizione [Il diritto in parola non è stato ritenuto violato dal diniego delle autorità turche, giustificato dalla gravità dei reati commessi, di rilasciare un detenuto malato di cancro nella fase terminale, in quanto allo stesso erano stati garantiti trattamenti sanitari adeguati alla malattia, oltre che la possibilità di stare in continuo contatto con i propri familiari più stretti presso la clinica del carcere].