Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

19/03/2019 - Cass., sez. VI, 19 marzo 2019, n. 12243

argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - misure cautelari

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Anche in ambito cautelare trova applicazione la regola generale dettata per le impugnazioni dall’art. 568, comma 4, c.p.p., secondo la quale per proporre ricorso il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto e attuale e detto interesse deve sussistere in occasione della proposizione del ricorso e persistere anche al momento della decisione, essendo necessario compiere l’apprezzamento di tale requisito con riferimento all’idoneità che l’esito finale del giudizio di impugnazione ha di eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte impugnante. In proposito, anche l’impugnazione cautelare proposta dal pubblico ministero deve essere sorretta da un interesse concreto ed attuale, che può ravvisarsi soltanto qualora il ricorso sia presentato per far valere l’illegittimità della situazione derivante dall’ordinanza, la cui rimozione o modifica effettivamente incida sulla libertà personale dell’indagato.