Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

11/09/2017 - Corte edu, 12 settembre 2017, Karataş e altri c. Turchia

argomento: corti europee - azione/indagini preliminari

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L’articolo 2 Cedu, complessivamente considerato, elenca situazioni tipizzate in cui è consentito l’uso della forza da parte delle autorità statali. Da tali casi può derivare, come conseguenza non voluta, il decesso di taluno. L’ utilizzo della vis deve essere “assolutamente necessario”, requisito che indica un grado di necessità e imprescindibilità, ed un conseguente onere probatorio, più rigoroso rispetto  a quello sancito degli articoli 8 e 11 della Convenzione. In ogni caso, deve essere strettamente proporzionato al raggiungimento degli obbiettivi espressamente indicati dall’articolo 2 [così anche in McCann e altri c. Regno Unito, 27 settembre 1995, §§ 148-149]. 


Compito della Corte è la verifica della adeguatezza e della concretezza delle indagini compiute al fine di valutare tale necessità ed adeguatezza. Pur non sussistendo l’obbligo di soddisfare ogni richiesta di indagine proveniente dalle parti, tuttavia, a fronte di prove diametralmente discordanti, grava sulle autorità un onere probatorio ancora maggiore ed esteso a tutte le possibili fonti di prova.  


Le autorità, infine, devono garantire  ai famigliari della vittima l’accesso agli atti d’indagine oltre che un adeguato controllo pubblico. [Principi disattesi dalle autorità turche a nel caso di specie. Nonostante un certo grado di accuratezza delle indagini, la Corte rileva come le lacune investigative consistenti nella non assunzione di testimonianze rilevanti, nella mancata tempestività nell’assicurazione di fonti di prova, oltre ad una forte collusione tra inquirenti ed inquisiti, integrino una violazione sostanziale dei principi espressi dall’articolo 2].