Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Consegna condizionata e pena perpetua nell´estradizione attiva. Quale tutela in sede esecutiva per il condannato? (di Marco Pittiruti, Ricercatore di Diritto processuale penale – Università degli Studi Roma Tre)


Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale avente ad oggetto la portata precettiva della condizione di commutazione della pena perpetua apposta da uno Stato estero a una richiesta di estradizione domandata dallo Stato italiano, qualora vi siano una pluralità di richieste di consegna relative al medesimo individuo e la condizione in parola sia apposta solo con riferimento a una di esse. La soluzione adottata dai giudici di legittimità, improntata a un rigido formalismo, tradisce un approccio poco attento ai diritti dell’estradato.

Conditional surrender and life sentence in active extradition. What protection for the convicted during the enforcement phase?

The United Sections of the Court of Cassation have solved the jurisprudential conflict concerning the mandatory scope of the condition of commutation of the life sentence, imposed by a foreign State to an extradition request by the Italian State, if there are several extradition requests concerning the same individual and the condition in question is imposed only with reference to one request. The solution adopted by the Court of Cassation, marked by a rigid formalism, betrays a certain lack of consideration for the rights of the extradited person.

Estradizione, ergastolo e “pena illegale” MASSIMA: La commutazione dell’ergastolo in attuazione di una condizione apposta in un provvedimento di estensione dell’estradizione, adottato da uno Stato estero il cui ordinamento non ammette la pena perpetua, esplica i suoi effetti soltanto in relazione alla pena oggetto della condizione, nell’ambito della relativa procedura di estensione, senza operare con riguardo ad altra pena dell’ergastolo – oggetto di cumulo con la prima – irrogata con una condanna per la cui esecuzione sia stato in precedenza emesso altro provvedimento di estradizione non condizionato. PROVVEDIMENTO: [Omissis ] RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 novembre 2019 la Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato, in funzione di giudice dell’esecuzione, la richiesta presentata da (Omissis) al fine di ottenere la sostituzione, con la pena di anni trenta di reclusione, della pena dell’ergastolo attualmente in corso di espiazione per effetto di due sentenze di condanna emesse nei suoi confronti dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere, l’una il 23 gennaio 2003 (divenuta irrevocabile in data 1 dicembre 2010), l’altra in data 8 luglio 2009 (divenuta irrevocabile il 27 marzo 2012). A fronte delle richiamate sentenze di condanna, che hanno irrogato entrambe al (Omissis) la pena dell’ergastolo per delitti di omicidio aggravato, il giudice dell’esecuzione ha accolto la richiesta di sostituzione soltanto in relazione alla condanna pronunciata in data 8 luglio 2009, rigettandola riguardo alla condanna del 23 gennaio 2003, con la conseguente permanenza in espiazione della pena dell’ergastolo. 1.1 Rilevano al riguardo i giudici di merito che il provvedimento adottato dall’Autorità spagnola il 23 aprile 1999, nell’ambito del procedimento di estradizione n. 56/1997 – con il quale venne disposta la consegna temporanea del (Omissis) a condizione che venisse restituito alla Spagna per essere giudicato e, se del caso, scontare la condanna inflitta – rese esecutiva e produttiva di effetti l’ordinanza del 14 luglio 1998 che aveva dichiarato l’ammissibilità della già concessa estradizione verso l’Italia perché vi fosse giudicato per i fatti di cui all’ordinanza cautelare emessa il 1° dicembre 1997, avente ad oggetto un delitto di omicidio ed altri reati commessi in Casal di Principe il 19 marzo 1994. Giunto in Italia, egli è stato processato e condannato alla pena dell’ergastolo con sentenza del 23 gennaio 2003, per essere poi riconsegnato alla Spagna il 26 gennaio 2004 ed ivi giudicato per i reati commessi in quello Stato. In tale provvedimento di estradizione alcuna condizione è stata apposta in relazione alla pena da eseguire. 1.2 La richiamata ordinanza del giudice dell’esecuzione pone altresì in evidenza il fatto [continua..]

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SOMMARIO:

1. Il caso - 2. Consegna “condizionata” ed estradizione “suppletiva” - 3. Disorientamenti interpretativi in tema di consegna condizionata - 4. La soluzione adottata dalle Sezioni Unite - 5. La condizione “dimenticata”. Quale rilievo nell’ordinamento giuridico italiano per l’esito dei rimedi azionati dinanzi alle autorità dello Stato richiesto? - NOTE


1. Il caso

Con la sentenza che si annota, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono state chiamate a pronunciarsi su un tema alquanto complesso, «colloca[to] nel punto di intersezione tra la materia dell’estradizione […] e la pena dell’ergastolo» [1]. Segnatamente, all’organo di vertice della Cassazione è stato chiesto di stabilire se la condizione relativa al divieto di applicazione di una pena perpetua [2], apposta da uno Stato estero nell’ambito di un’estradizione in estensione domandata dalle autorità italiane, debba intendersi apposta anche con riferimento all’”originaria” richiesta di estradizione, pure in assenza di esplicita indicazione in tal senso. Ciò, nell’ipotesi in cui i provvedimenti emessi all’esito dei due giudizi – vale a dire, quello di cui alla primigenia richiesta di consegna e quello relativo al fatto per cui è stata domandata l’estensione dell’estradizione – siano oggetto di cumulo in sede esecutiva ai sensi dell’art. 663 c.p.p. Il quesito traeva origine da un caso di specie piuttosto singolare. La consegna di un soggetto era stata domandata dall’Italia alla Spagna nell’ambito di un’estradizione processuale, a cui lo Stato iberico aveva acconsentito apponendo, quale unica condizione, che l’estradando fosse riconsegnato alle autorità spagnole all’esito della vicenda giudiziaria italiana. A seguito della consegna, l’imputato veniva condannato alla pena dell’ergastolo. Successivamente, veniva domandata dalle autorità italiane un’esten­sione dell’estradizione, motivata dall’essere stato il medesimo soggetto destinatario di un’ordinanza custodiale emessa per un fatto diverso e precedente alla prima richiesta di estradizione. La Spagna concedeva l’estensione richiesta, affidando alle autorità italiane l’estradando, il quale, nelle more del procedimento, era tornato nel Paese iberico. Questa volta, però, le autorità spagnole apponevano una diversa condizione, statuendo che l’eventuale pena irrogata non avrebbe dovuto comportare la privazione della libertà per tutta la vita dell’estradando. Ciononostante, quest’ultimo era condannato anche per questo ulteriore fatto alla pena dell’ergastolo. In sede esecutiva, la difesa domandava, ai sensi dell’art. [continua ..]


2. Consegna “condizionata” ed estradizione “suppletiva”

Al fine di comprendere i termini della questione e la linea ermeneutica seguita dalle Sezioni Unite, pare opportuno, in via preliminare, soffermarsi sugli istituti interessati dalla pronuncia in commento e sulla relativa disciplina a livello codicistico e pattizio. È agevole, anzitutto, inquadrare la prima domanda di consegna rivolta dalle autorità italiane a quelle spagnole in una richiesta di estradizione attiva di cui agli artt. 720 e ss. c.p.p. [3]. La possibilità che lo Stato estero sottoponga a condizione la traditio è così comune da aver trovato espresso riconoscimento nell’art. 720, comma 4, c.p.p. [4], il quale stabilisce che l’accettazione di tali condizioni spetta al Ministero della giustizia [5]. Tra le condizioni che lo Stato estero può apporre, vi è quella relativa alla temporaneità della consegna in vista di un ritorno dell’individuo nel Paese richiesto. In ambito pattizio, ciò è previsto dall’art. 19, par. 2, della Convenzione europea di estradizione del 1957 [6], ai sensi del quale «la Parte richiesta potrà rimettere temporaneamente alla Parte richiedente l’individuo richiesto, alle condizioni da determinare di comune intesa fra le Parti». Analoga previsione si rinviene, inoltre, nell’art. 41, par. 2, della l. n. 605/1977 di ratifica della Convenzione tra Italia e Spagna del 1973 in materia di assistenza giudiziaria penale e di estradizione [7], applicabile ratione temporis al caso di specie [8]. Nella vicenda oggetto di analisi, in occasione della prima richiesta di cooperazione giudiziaria, la Spagna apponeva proprio la (sola) condizione della riconsegna dell’estradando all’esito della vicenda giudiziaria italiana. Nulla, invece, statuivano le autorità iberiche in ordine al quantum di pena irrogabile all’esito del procedimento. A tale proposito, occorre evidenziare che lo Stato richiesto ben avrebbe potuto apporre ulteriori condizioni rispetto a quella relativa alla temporaneità della consegna; ad esempio, per rimanere al caso affrontato dalla sentenza in commento, il divieto di applicare una pena perpetua. Depone in tal senso il rilievo per cui la traditio – sia pure temporanea – era preordinata alla celebrazione di un processo per un reato punito con la pena dell’ergastolo e che l’assenso all’estradizione [continua ..]


3. Disorientamenti interpretativi in tema di consegna condizionata

Su questo specifico profilo si contendono il campo, nella giurisprudenza di legittimità, due diversi orientamenti. Stando a una prima più rigorosa linea di pensiero [18], in presenza di plurimi provvedimenti che autorizzano l’estradizione di un soggetto verso l’Italia emessi da un medesimo Stato estero, la condizione apposta soltanto in uno dei provvedimenti non può esplicare i propri effetti con riguardo agli altri. Va rilevato, però, che tale principio di diritto è stato enunciato nell’ambito di una vicenda significativamente diversa, sotto il profilo fattuale, rispetto a quella che ha dato origine alla sentenza annotata. Invero, in quel caso, la condizione di non applicazione di una pena perpetua, apposta in un primo provvedimento di assenso alla consegna, non era stata reiterata nel provvedimento che definitivamente acconsentiva alla traditio. Pertanto, i giudici di legittimità avevano desunto tout court da tale circostanza un “ripensamento” delle autorità dello Stato richiesto. In altre parole, l’ipotesi sottoposta allo scrutinio della Corte di Cassazione nel dictum ora richiamato era speculare rispetto al caso devoluto alle Sezioni Unite nella pronuncia in commento, nell’ambito del quale il provvedimento d’estradizione condizionato era, come si è visto, unicamente il secondo e non il primo. Nondimeno, pure a fronte delle diversità delle fattispecie concrete, la suddetta pronuncia forniva un’indicazione utile alle Sezioni Unite, ovverosia che la condizione dev’essere chiaramente espressa e non può, viceversa, desumersi da condizioni apposte dal medesimo Stato estero in momenti diversi della procedura di consegna. Indirizzato in senso inequivocabilmente garantista è, invece, il diverso orientamento secondo cui, «formato il cumulo delle pene per la cui esecuzione è stata richiesta, a più riprese, l’estradizione, la condizione posta per l’esecuzione di una di esse deve riferirsi alla pena complessiva» [19]. Nell’enucleare le ragioni che condurrebbero a tale assunto, si afferma che il significato di garanzia rivestito dalla condizione relativa al divieto di ergastolo «sarebbe vanificato se, in applicazione della regola sull’unitarietà del rapporto esecutivo e sulla necessaria unificazione dei plurimi titoli, si dovesse ritenere che la commutazione [continua ..]


4. La soluzione adottata dalle Sezioni Unite

Quest’ultimo orientamento non è stato, tuttavia, condiviso dalle Sezioni Unite, che hanno messo capo all’articolata vicenda sopra ricostruita accogliendo la prima delle due impostazioni giurisprudenziali ora richiamate, rigettando, per l’effetto, il ricorso. La motivazione posta a sostegno della decisione in esame prende le mosse da una considerazione di carattere sistematico: a parere delle Sezioni Unite, l’intenzione estera di condizionare la consegna deve emergere da una espressa manifestazione di volontà. Al contrario, l’esistenza di una condizione non potrebbe mai essere desunta da elementi presuntivi, neppure qualora sia in gioco la tutela di diritti dell’estradando costituzionalmente garantiti nell’ambito dell’ordinamento straniero. Simile assunto sarebbe imposto, a parere dei giudici di legittimità, dall’articolazione del riparto tra competenze politiche e giurisdizionali espressa dall’art. 720 c.p.p. Segnatamente, il potere del Ministro di accettare o rifiutare le condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per concedere l’exequatur alla domanda di estradizione e lo speculare obbligo, in capo all’autorità giudiziaria, di rispettare tali condizioni implicherebbero lo scrutinio di condizioni espressamente indicate. Invero, solo queste ultime potrebbero essere oggetto d’inequivoca percezione e, pertanto, comportare l’insorgere di una responsabilità statale. Al contrario, ogni interpretazione che pretendesse di integrare il provvedimento concessivo dell’estradizione con l’apposizione di una condizione nuova o diversa, anche se al nobile fine di assicurare un più elevato standard di tutela dell’individuo, finirebbe persino per violare la sovranità dello Stato richiesto. Da tale assunto la pronuncia in commento fa scaturire due corollari. In primo luogo, l’obbligo di dare seguito alle eventuali condizioni ivi apposte dallo Stato estero dipende dalla natura e dall’ampiezza del provvedimento di consegna. In quest’ottica, il rilevato limite – che i giudici di legittimità definiscono «di carattere sostanziale» – di dover rispettare le sole condizioni apposte in maniera esplicita sarebbe inderogabile. In secondo luogo, la pena dell’ergastolo irrogata dal giudice italiano integrerebbe un’ipotesi di pena illegale, emendabile in sede [continua ..]


5. La condizione “dimenticata”. Quale rilievo nell’ordinamento giuridico italiano per l’esito dei rimedi azionati dinanzi alle autorità dello Stato richiesto?

Va detto subito che non destano particolari riserve né l’impostazione teorica su cui si basa il ragionamento dei giudici di legittimità, né la conclusione a cui essi sono pervenuti sul piano sistematico. Ciò puntualizzato, si deve, tuttavia, segnalare che la soluzione propugnata dalle Sezioni Unite pare scontare un eccessivo formalismo che rischia di risolversi, di fatto, in una deminutio dei diritti fondamentali dell’estradato. Balza evidente che il primo provvedimento emesso dalle autorità spagnole fosse, dall’angolo visuale dell’ordinamento iberico, illegittimo. A tal proposito, basti rilevare che la Costituzione spagnola ripudia, in un’ottica rieducativa della sanzione, la pena dell’ergastolo [23], mentre l’art. 7, par. 1, lett. d) della Ley n. 4/1985 [24] impone che, nell’ipotesi in cui l’ordinamento dello Stato richiedente l’estradizione preveda pene integranti trattamenti inhumanos o degradantes, la traditio sia concessa solo con l’assicurazione che simili trattamenti non siano applicati all’individuo oggetto della richiesta di cooperazione giudiziaria [25]. Proprio tale illegittimità sembra essere stata registrata finanche dai giudici delle Sezioni Unite, i quali affermano testualmente che «qualora il provvedimento di estradizione non preveda la condizione che dovrebbe esservi apposta a tutela di un suo diritto (nel caso di specie, il divieto di applicazione della pena perpetua)», l’estradando «può attivare i rimedi giurisdizionali appositamente previsti nell’ordi­namento dello Stato richiesto» [26]. Viceversa, simile compito di rettifica, in assenza dell’esperimento dei rimedi previsti nell’ordinamento giuridico dello Stato richiesto, non potrebbe essere assegnato all’au­torità giudiziaria italiana. In altre parole, a parere della Corte, il vizio insito nel provvedimento straniero di assenso alla traditio deve trovare rimedio in quel medesimo ordinamento. Il che è senza dubbio corretto. In queste pieghe si annida, tuttavia, il passaggio maggiormente criticabile dell’iter argomentativo percorso dalla sentenza annotata. Invero, nel caso di specie, vi era in atti un provvedimento, emesso in data 26 dicembre 2019 dall’Audiencia Nacional, che integrava la prima decisione di assenso all’estra­dizione, alla quale [continua ..]


NOTE
Fascicolo 2 - 2022