Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Sezioni unite (di Teresa Alesci)


Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve essere motivato in relazione al periculum in mora

(Cass., sez. un., 11 ottobre 2021, n. 36959)

Il contrasto interpretativo sottoposto all’attenzione delle Sezioni unite concerne l’obbligo, per il giudice della cautela, di motivare il provvedimento applicativo del sequestro preventivo finalizzato alla confisca con riferimento al periculum in mora. Se il comma 1, relativo al c.d. sequestro impeditivo, richiede espressamente la necessità che la libera disponibilità della cosa da sequestrare possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri, nel comma 2 non vi è una indicazione del genere.

segue

Secondo un primo orientamento, l’inclusione del bene da sequestrare tra le cose oggettivamente suscettibili di confisca esclude in capo al giudice l’onere di motivare la pericolosità connessa alla libera disponibilità del bene, in quanto insita nella stessa confiscabilità (Cass., sez. II, 10 dicembre 2020, n. 2413; Cass., sez. II, 24 ottobre 2019, n. 50744; Cass., sez. VI, 1 marzo 2018, n. 29539). La mancata previsione di un onere motivazionale è, inoltre, giustificata dalla natura facoltativa del sequestro previsto dall’art. 321, comma 2, c.p.p., come confermato dall’uso del verbo modale potere (Cass., sez., III, 07 luglio 2004, n. 38728). Un diverso indirizzo interpretativo, escludendo qualsiasi automatismo tra confiscabilità del bene e pericolosità, onera il giudice di precisare l’iter argomentativo che giustifica l’atto di spossessamento (Cass., sez. V, 22 luglio 2020, n. 25834; Cass., sez. II, 21 settembre 2016, n. 46389). La natura discrezionale del potere esercitato, in caso di sequestro di beni suscettibili di confisca facoltativa, impone al giudice cautelare di esplicitare le ragioni insite nell’apprensione anticipata della res, in ordine al pericolo di sottrazione, modifica o dispersione della stessa nelle more del giudizio (Cass., sez. V, 14 dicembre 2018, n. 6562). Preliminarmente, le Sezioni unite riconoscono la natura autonoma del sequestro preventivo ai fini di confisca rispetto a quello impeditivo, alla luce sia della diversa collocazione assunta all’interno dell’art. 321 c.p.p. sia delle diverse esigenze che ciascuno dei due istituti è destinato a soddisfare. Il sequestro previsto dal comma 1, infatti, è volto ad evitare che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati; il sequestro di cui al comma 2, invece, assicura al processo cose di cui la legge prevede la confisca indipendentemente dall’attitudine delle stesse a dar luogo agli effetti e alle conseguenze, in termini di aggravamento, protrazione degli effetti e reiterazione del reato. Militano diverse argomentazioni a favore dell’obbligo di motivazione del sequestro ai fini di confisca. L’indice testuale rilevatore della natura discrezionale del potere esercitato si coniuga con il ragionamento sistematico e con la necessità che l’esigenza cautelare in sé non possa non essere sorretta da una motivazione sul punto; la circostanza che gli effetti delle misure limitative dei diritti dell’imputato vengano anticipati rispetto alla decisione finale impone un giudizio quanto meno di tipo prognostico non solo sul piano del fumus del reato ma anche sul piano della necessità di una anticipata esigenza ablatoria, attesa la complementarietà dei due profili. La soluzione ermeneutica accolta dalla Suprema [continua..]

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Fascicolo 2 - 2022