Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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De jure condendo (di Gioia Sambuco)


Ancora una ipotesi di riforma normativa all’Ordinamento penitenziario

Al cospetto della Commissione Giustizia del Senato si trova il d.d.l. S. 2465, recante «Modifiche all’or­dinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti», presentato, in data 1° dicembre 2021 dai Sen. Grasso ed altri.

segue

 

Trattasi, non può sottacersi, dell’ennesima proposta di intervento in materia di esecuzione penale, materia quest’ultima che, negli ultimi anni, è stata oggetto di un intenso e vivace dibattito, scientifico e politico soprattutto con riferimento alla necessità di un adeguamento al fine di renderla più aderente ai principi costituzionali e sovranazionali; purtuttavia, molte iniziative di riforma sono state prive di concretizzazione legislativa, presumibilmente in ragione dell’opinione – che, invero, sembra sempre più rafforzarsi nella società – in forza della quale, limitando i diritti dei condannati, si otterrebbe maggiore “sicurezza”. Fintanto che non si giunga ad una sensibilizzazione che radicalmente muti la cultura sociale sottesa alla pena, ogni riforma normativa in materia di esecuzione penale rischia fatalmente di naufragare. Basti pensare che, nell’odierna legislatura, sono stati almeno tre i disegni di legge proposti in materia di accesso ai benefici penitenziari per i detenuti condannati per i reati c.d. ostativi di cui all’art. 4 bis della legge sull’ordinamento penitenziario (l. 26 luglio 1975, n. 354), oltre a quello oggetto di odierna disamina; in particolare, il riferimento è alle proposte di legge C. 1951 (presentata il 2 luglio 2019 e recante «Modifiche agli articoli 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in materia di revisione delle norme sul divieto di concessione dei benefìci penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia»), C. 3106 (presentata l’11 maggio 2021 e rubricata «Modifiche all’articolo 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione dei benefìci penitenziari e di accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni gravi delitti, nonché delega al Governo in materia di accentramento della competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza per i giudizi riguardanti i detenuti o internati sottoposti al regime previsto dall’articolo 41 bis, comma 2, della medesima legge») ed infine C. 3184 (presentata il 30 giugno 2021 e recante «Modifiche agli articoli 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in materia di concessione di benefìci penitenziari e di accertamento della pericolosità sociale nei confronti dei detenuti o internati»), tutti e tre congiuntamente all’esame della Commissione Giustizia della Camera dal 2 agosto 2021. Occorre, preliminarmente alla disamina della nuova proposta legislativa, tentare di comprendere le ragioni di siffatta “fibrillazione” legislativa. L’art. 4 bis [continua..]

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Fascicolo 2 - 2022