Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Il perimetro applicativo della legge Balduzzi: aperture giurisprudenziali vs. restrizioni normative? (di Cristiano Cupelli)


L’art. 3, comma 1, l. n. 189 del 2012, introdotto quale argine al fenomeno della c.d. medicina difensiva, ha palesato, nell’ormai cospicua applicazione giurisprudenziale, profili critici e dubbi interpretativi. Il contributo, traendo spunto da una recente e significativa pronuncia della Quarta Sezione della Cassazione e non trascurando i risvolti processuali della questione, si sofferma sul più recente dibattito in ordine al perimetro applicativo della legge Balduzzi, e cioè se l’esonero di responsabilità per colpa lieve possa essere limitato alla sola colpa per imperizia ovvero debba essere esteso anche ai casi di colpa per negligenza e imprudenza. Vengono infine analizzate, in chiave critica, le prospettive di ulteriore riforma della materia, nei termini in discussione al Senato; riforma invocata soprattutto dalla classe medica, che tuttavia, allo stato, non sembra risolvere i limiti dell’attuale disciplina, schiudendo nuovi scenari problematici.

The borders in the application of the "Balduzzi" Law

If the standard of care has been respected there is no medical liability and accordingly no question of medical malpractice, in cases of slight negligence (Art. 3 L. 189/2012).Yet it is not clear if the liability is excluded even when the injury is the result of neglectfulness or recklessness (as well as when the fact is due to incompetence).

IL TEMA Lo statuto penale della colpa medica, da sempre al centro della riflessione di dottrina e giurisprudenza, è stato profondamente inciso dall’art. 3, comma 1, della l. 8 novembre 2012, n. 189 (c.d. legge Balduzzi), a tenore del quale «l’esercente le professioni sanitarie che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve». Si tratta di una significativa – seppure non risolutiva – modifica normativa introdotta, a sorpresa [1], nell’ambito di un più ampio provvedimento legislativo in materia sanitaria, col dichiarato obiettivo di fronteggiare il fenomeno della c.d. medicina difensiva, e cioè quella pratica di misure diagnostiche o terapeutiche effettuate, non già allo scopo precipuo di assicurare la salute del paziente, quanto piuttosto a garanzia del medico dalle possibili responsabilità seguenti alle cure mediche prestate. L’effetto auspicato è duplice e consequenziale: rassicurare gli operatori sanitari in relazione ai possibili rischi giudiziari correlati alla tendenza alla iper-penalizzazione della loro attività e, così facendo, elevare lo standard qualitativo delle prestazioni rese a beneficio dei pazienti. Due sono stati i punti cardine del nuovo meccanismo di limite negativo alla tipicità colposa delineato dal legislatore: la valorizzazione delle linee guida e delle virtuose pratiche terapeutiche, purché corroborate dal sapere scientifico, da un lato; la distinzione tra colpa lieve e colpa grave, per la prima volta normativamente introdotta nell’ambito della disciplina penale dell’imputazione soggettiva, dall’altro. Al pari delle perplessità scaturite dal tentativo di codificazione delle regole cautelari, ha suscitato (e continua a suscitare) non poche riserve anche il riferimento alla figura della colpa lieve, che ha fatto riemergere le ben note difficoltà che da sempre hanno affaticato la dottrina, allorquando – in assenza di una definizione normativa – è chiamata ad enucleare criteri certi e sufficientemente affidabili di demarcazione per pesare la colpa. Difficoltà inevitabilmente dilatate, nel caso di specie, dai rapporti di complementarietà tra linee guida, buone pratiche e grado della colpa: i limiti palesati dal ricorso a tali fonti si riversano anche sul versante soggettivo, giacché il deficit di tipicità investe il precetto che, se rispettato, eleva il grado di colposità idoneo a fondare la responsabilità dell’operatore sanitario. Uno dei punti maggiormente controversi, nell’ambito del dibattito sorto negli ultimi quattro anni, concerne il perimetro applicativo del nuovo congegno di esonero di [continua..]

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Fascicolo 1 - 2017