Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo leggi articolo leggi fascicolo


Sull'archiviazione per particolare tenuità del fatto (di Eleonora A.A. Dei-Cas)


L’introduzione, da parte del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, dell’art. 411, comma 1-bis, c.p.p. ha portato l’interprete a interrogarsi sul rapporto tra questo nuovo “altro caso di archiviazione” e quelli tradizionali indicati dagli artt. 408 e 411 c.p.p. In particolare, occorre comprendere – partendo dalle prerogative e dalle funzioni che p.m. e g.i.p. esercitano durante la fase di controllo sulla richiesta d’archiviazione – se il secondo sia vincolato alla richiesta del primo e se la procedura di nuovo conio sia o meno «esclusiva».

The request to drop the case due to

The introduction (by legislative decree n. 28/2015) of art. 411, comma 1-bis, in the Italian Code of criminal procedure raises issues about the request to drop the case due to “particular tenuity of the fact” and the “other instances for dropping the case” (art. 411 c.c.p.). In particular, one must consider if the judge is bound by the Public Prosecutor’s request and if the new procedure is or is not compelling.

L’INTRODUZIONE DI UN NUOVO “ALTRO CASO DI ARCHIVIAZIONE” «GARANTITO» [1] Con la pronuncia in esame la Suprema Corte si è occupata della disciplina di cui all’art. 411, comma 1-bis, c.p.p. e del rapporto tra richiesta di archiviazione per le cause classiche (artt. 408-411 c.p.p.) e quella ex art. 131-bis c.p. Vi è da chiedersi, in particolare, se, ricevuta la richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, il giudice possa disporre l’archiviazione per causa diversa (e più favorevole per l’indagato), ritenendo mancante uno degli elementi costitutivi del reato, e se, al contrario, a seguito di una richiesta archiviativa con formula diversa, possa disporre il relativo provvedimento ritenendo il fatto di particolare tenuità, senza percorrere la strada tracciata dalla nuova disposizione. Come noto, in attuazione della delega contenuta nell’art. 1, comma 1, lett. m), della l. 28 aprile 2014, n. 67, il legislatore ha introdotto nel sistema penale “ordinario” l’istituto della “non punibilità per particolare tenuità del fatto” [2] (d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28), inserendo nel codice penale l’art. 131-bis. Si tratta, come ormai affermato anche in giurisprudenza [3], di un istituto di natura sostanziale [4], qualificato come causa di esclusione della punibilità [5], che ha importanti ricadute processuali: in primis la possibilità di una declaratoria anticipata con il provvedimento di archiviazione [6]; tant’è che l’ipotesi in parola ha trovato inserimento tra gli “altri casi di archiviazione” contemplati dall’art. 411 c.p.p. [7]. Siffatto epilogo esalta, nelle intenzioni del legislatore, le finalità deflative dell’istituto [8]. Il p.m. viene quindi autorizzato ad astenersi dall’esercitare l’azione penale se, durante la fase investigativa, per le modalità della condotta, l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa possa dirsi tenue. Si è però in presenza di un fatto che possiede tutti gli elementi costitutivi del reato, ma che, ciò nonostante, va esente da pena in quanto ascrivibile alla categoria dei fatti “bagatellari”. Insomma, in vista di finalità di alleggerimento del carico giudiziario, si arresta il procedimento incardinato per il fatto non grave, il quale tuttavia necessita di un accertamento, poco consono alla fase delle indagini preliminari [9]. Consapevole del fatto che il caso in esame presenta caratteri di peculiarità, anche in malam partem, rispetto alle ipotesi archiviative classiche [10], il legislatore della riforma ha inciso sulla disciplina dell’ar­chiviazione [11] creando un sub-procedimento [12] connotato [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio


Fascicolo 1 - 2017