Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Ergastolo e 'doppio binario' penitenziario (di Francesco Urbinati)


CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 11 LUGLIO 2018, N. 149 – PRES. LATTANZI; EST. VIGANÒ

Valorizzando la portata del finalismo rieducativo della pena, la Corte costituzionale ha rimosso i limiti che l'art. 58-quater, comma 4, ord. penit. contemplava a danno dei condannati all'ergastolo per i delitti di cui agli artt. 289-bis e 630 c.p., che abbiano cagionato la morte del sequestrato. L'intervento del Giudice delle Leggi contribuisce al dibattito sull'ergastolo “ostativo”, al centro di una previsione di legge-delega rimasta, purtroppo, lettera morta.

> < [Omissis] RITENUTO IN FATTO 1. – Il Tribunale di sorveglianza di Venezia, con ordinanza del 28 aprile 2017, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 58-quater, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), «nella parte in cui prevede che i condannati all'ergastolo per il delitto di cui all'art. 630 del codice penale, che abbiano cagionato la morte del sequestrato, non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis se non abbiano effettivamente espiato almeno ventisei anni» di pena. 2. – Il giudice rimettente illustra preliminarmente di essere investito di una istanza di concessione del beneficio della semilibertà ai sensi dell'art. 50 ordin. penit., formulata da un condannato all'erga­stolo per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione che aveva cagionato la morte del sequestrato, previsto dall'art. 630, terzo comma, cod. pen. Il Tribunale espone che, al momento del deposito dell'ordinanza di rimessione, l'istante, tenendo conto delle detrazioni di pena conseguite a titolo di liberazione anticipata, aveva espiato ventidue anni, undici mesi e ventidue giorni di detenzione, periodo ampiamente superiore al limite di venti anni di pena espiata cui è normalmente subordinata, ai sensi dell'art. 50, comma 5, ordin. penit., la concessione della semilibertà nei confronti dei condannati all'ergastolo. Rileva altresì il rimettente che il detenuto istante ha nel frattempo compiuto una rivalutazione critica in relazione al grave reato commesso, dando prova di «eccezionale impegno negli studi universitari» e di «condotta sempre regolare» all'interno dell'istituto penitenziario, dove da alcuni anni lavorava presso un call center gestito da una cooperativa; ed evidenzia come l'istanza di semilibertà sia corredata da un'offerta di contratto di lavoro all'esterno proveniente da altra cooperativa. Sottolinea infine il Tribunale che, nella specie, non sussistono le condizioni ostative alla concessione dei benefici penitenziari stabilite dall'art. 4-bis ordin. penit., dal momento che il detenuto si è trovato sin dall'inizio nell'impossibilità di prestare un'utile collaborazione a norma dell'art. 58-ter ordin. penit., essendo le autorità da subito pervenute all'integrale accertamento dei fatti e delle relative responsabilità. Il Tribunale evidenzia allora come l'unico ostacolo alla concessione del beneficio richiesto sia rappresentato dall'art. 58-quater, comma 4, ordin. penit., che preclude la concessione di tutti i benefici indicati nell'art. 4-bis, comma 1, della legge medesima ai condannati per i delitti di cui agli artt. 289-bis e 630 cod. pen. che abbiano cagionato [continua..]

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Fascicolo 6 - 2018